Società benefit e B Corp: differenze, costi e fiscalità

In sintesi: La società benefit è una qualifica prevista dalla legge italiana, che una società assume inserendo nello statuto finalità di beneficio comune. B Corp è invece una certificazione privata basata sugli standard di B Lab. Una società può essere benefit senza essere B Corp. Nessuna delle due attribuisce automaticamente un regime fiscale agevolato: costi, obblighi ed eventuali contributi vanno valutati separatamente.

Negli ultimi anni “società benefit” e “B Corp” sono entrate nel vocabolario di molti imprenditori. Le citano i clienti nei capitolati, le banche nei questionari di sostenibilità, i candidati nei colloqui di lavoro. Spesso vengono usate come sinonimi, e spesso le accompagna l’idea che diventare benefit faccia pagare meno tasse.

Le cose stanno diversamente. Si tratta di due strumenti distinti, con costi, obblighi e controlli diversi, e i vantaggi fiscali vanno ridimensionati con precisione. Sul sito abbiamo già dedicato una guida alle caratteristiche della società benefit: qui mettiamo a confronto le due strade e rispondiamo alla domanda che interessa di più, cioè se esistano davvero vantaggi fiscali.

 

Le differenze in breve

Società benefit B Corp
Che cos’è Qualifica prevista dalla legge 208/2015 Certificazione privata basata sugli standard B Lab
Come si ottiene Modifica dello statuto, con le finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale Valutazione secondo gli standard B Lab, verifica indipendente e licenza del marchio
Obblighi ricorrenti Relazione annuale d’impatto allegata al bilancio e pubblicata sul sito Rispetto degli standard e verifiche periodiche previste dal sistema di certificazione
Costi Notaio e adeguamento dello statuto, rendicontazione annuale Valutazione, verifica, quota annuale e impegno organizzativo

In pratica, una SRL può essere benefit senza essere B Corp. Per le società italiane, invece, il percorso B Corp richiede la qualifica di società benefit, come regola del sistema B Lab e non come obbligo imposto a tutte le società benefit.

 

Gli obblighi della società benefit

Una qualifica, non un nuovo tipo di società

La disciplina si trova nei commi da 376 a 384 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono società benefit quelle che, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Può diventare benefit qualsiasi società di persone, di capitali o cooperativa. Una SRL resta quindi una SRL: la qualifica si aggiunge al tipo societario, non lo sostituisce.

Oggetto sociale e denominazione

Le finalità specifiche di beneficio comune vanno indicate nell’oggetto sociale. Accanto alla denominazione la società può aggiungere le parole “Società benefit” o la sigla “SB”: la legge la prevede come possibilità, anche se l’uso della dicitura è diffuso e coerente con lo scopo di trasparenza della disciplina.

Il bilanciamento degli interessi e il soggetto responsabile

La società benefit va amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei portatori di interesse. La società individua inoltre il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti a perseguire quelle finalità, spesso chiamati responsabili d’impatto.

La nomina del responsabile non trasferisce su di lui i doveri degli amministratori. Se gli obblighi di bilanciamento non vengono rispettati, la legge parla di inadempimento dei doveri imposti agli amministratori, con l’applicazione delle regole sulla loro responsabilità.

La relazione annuale d’impatto

Ogni anno la società redige una relazione sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e pubblicare sul sito internet, se esistente. La relazione contiene:

  • obiettivi, modalità e azioni: che cosa hanno fatto gli amministratori per le finalità di beneficio comune e che cosa le ha eventualmente ostacolate;
  • valutazione dell’impatto: misurata con uno standard di valutazione esterno, con le caratteristiche indicate negli allegati 4 e 5 della legge;
  • nuovi obiettivi: quelli che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Lo standard esterno è un metodo di misurazione con requisiti di legge: la norma non impone la certificazione B Corp né una certificazione esterna obbligatoria della relazione.

La relazione d’impatto va tenuta distinta dalla rendicontazione di sostenibilità introdotta dal D.Lgs. 125/2024: sono obblighi diversi, con presupposti, soglie dimensionali e contenuti propri. Una società benefit non è per questo soggetta alla rendicontazione di sostenibilità, e un’impresa che vi è soggetta non assolve l’obbligo con la relazione d’impatto. Quando entrambi gli obblighi ricorrono, i due documenti si possono coordinare nei dati, ma restano adempimenti separati.

I controlli e le dichiarazioni ambientali

La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle regole sulla pubblicità ingannevole e al Codice del consumo, con i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Non si tratta di un’approvazione preventiva della qualifica, ma di un controllo sulle pratiche commerciali.

Il contesto è diventato più esigente. Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, ha modificato il Codice del consumo con disposizioni che sono diventate applicabili il 27 settembre 2026. Fra queste rientra il divieto di esibire marchi di sostenibilità privi dei requisiti previsti, cioè non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche.

In pratica, la qualifica di società benefit non certifica automaticamente la sostenibilità di tutti i prodotti o dell’intera attività. Le dichiarazioni commerciali devono essere specifiche, verificabili e coerenti con ciò che l’impresa può dimostrare.

 

Come funziona B Corp

Una certificazione privata

B Corp non è una forma giuridica, ma una certificazione costruita sugli standard di B Lab, organizzazione non profit internazionale. Attesta che l’impresa rispetta determinati requisiti di impatto sociale e ambientale, di trasparenza e di responsabilità. Con il modello attuale la verifica è svolta da organismi terzi previsti dal sistema B Lab, mentre B Lab resta titolare dello standard e concede la licenza del marchio. La certificazione non è permanente: richiede verifiche periodiche e il pagamento di una quota annuale legata al fatturato.

I nuovi standard

Per molti anni la certificazione si è basata sul B Impact Assessment, con una soglia minima di 80 punti. L’8 aprile 2025 B Lab ha pubblicato la versione 2.0 degli standard, oggi indicata ufficialmente come B Lab Standards V2 e non più con la sigla informale “V7” circolata in precedenza. La nuova versione supera il punteggio unico e introduce requisiti per singole aree tematiche, graduati in base a dimensione e settore dell’impresa. Le aree comprendono, fra le altre, scopo e governance degli stakeholder, lavoro equo, diritti umani e azione per il clima.

Gli standard sono già stati rivisti due volte: ad agosto 2025 con la versione 2.1, che ha aggiunto correzioni e nuovi requisiti, e il 20 febbraio 2026 con la versione 2.2, che ha modificato i requisiti relativi ai settori incompatibili con la theory of change di B Lab, cioè con il modello di cambiamento su cui l’organizzazione costruisce i propri standard.

Il passaggio segue tempi diversi a seconda della posizione dell’impresa: le società che si certificano per la prima volta devono soddisfare i requisiti sui settori già nell’anno zero, mentre le B Corp già certificate hanno tempo fino al terzo anno del proprio ciclo di certificazione. Chi intraprende il percorso deve quindi verificare quale versione e quale scadenza si applichino al proprio caso sulle pagine ufficiali di B Lab Italia.

Il marchio B Corp e le nuove regole per i consumatori

Per le comunicazioni rivolte ai consumatori nell’Unione europea vanno verificate sia le condizioni B Lab per l’uso del marchio sia la conformità alle nuove regole sulle etichette di sostenibilità. Le misure transitorie del sistema di certificazione non equivalgono, da sole, a una garanzia di conformità normativa. Conta anche il mercato a cui la comunicazione si rivolge, non soltanto la sede dell’impresa.

 

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Esistono vantaggi fiscali?

Nessun regime fiscale speciale

La risposta va data con chiarezza: la qualifica di società benefit e la certificazione B Corp non attribuiscono, di per sé, un regime fiscale agevolato. La società benefit mantiene il regime fiscale del proprio tipo societario: una SRL benefit resta soggetta alle imposte di una SRL, una società di persone benefit a quelle di una società di persone. Le eventuali agevolazioni generali, come qualsiasi altra impresa, spettano solo se ne ricorrono i requisiti.

Il credito d’imposta nazionale, oggi chiuso

Una specifica agevolazione nazionale, oggi chiusa, è stata il credito d’imposta dell’art. 38-ter del D.L. 34/2020. Copriva il 50 per cento delle spese notarili, di iscrizione e di consulenza per costituire una società benefit o assumere la qualifica, fino a 10.000 euro, sostenute fra il 19 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Le domande si sono chiuse nel 2022: non è quindi un incentivo richiedibile oggi per una nuova costituzione o modifica statutaria.

I contributi locali

Possono esistere bandi locali, con requisiti e scadenze propri. Un esempio è il bando 2026 della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, riservato alle imprese con sede legale nelle province di Livorno e Grosseto: prevede un contributo a fondo perduto del 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 4.000 euro, con un investimento minimo di 1.000 euro, e scade il 10 novembre 2026 salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Due dettagli dicono molto sulla natura di queste misure. Il primo è che il bando non finanzia una scelta futura, ma rimborsa chi l’ha già fatta: occorre risultare società benefit dal 1° gennaio 2026, e sono ammesse le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la costituzione o l’assunzione della qualifica e fino alla data di presentazione della domanda. Il secondo è la dotazione complessiva, pari a 20.000 euro: al contributo massimo, basta per cinque imprese. Sono contributi territoriali a dotazione limitata, utili a chi vi rientra ma non un canale su cui costruire la decisione.

Si tratta inoltre di un contributo, non di un regime fiscale: viene erogato con ritenuta d’acconto del 4 per cento ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 e concorre a formare il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

La deducibilità dei costi

Notaio, relazione d’impatto, valutazione con lo standard esterno e certificazione B Corp seguono le regole ordinarie del reddito d’impresa: la deducibilità dipende dai principi generali di inerenza e di competenza, verificati sulla singola spesa. Non esiste una deduzione maggiorata dedicata a queste spese.

Gli appalti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici, nell’articolo sui criteri di aggiudicazione, non menziona né le società benefit né la certificazione B Corp. Alcune stazioni appaltanti possono valorizzare impegni sociali e ambientali nei criteri dell’offerta, ma va controllato il singolo bando: il semplice possesso della dicitura SB o del marchio B Corp non garantisce punteggi o preferenze.

 

Costi e valutazione di convenienza

I possibili vantaggi, quindi, sono soprattutto di natura non fiscale e dipendono dal contesto dell’impresa: rapporti con clienti e fornitori attenti alla sostenibilità, dialogo con finanziatori che chiedono dati ESG, capacità di attrarre e trattenere persone, stabilità della missione aziendale nel tempo, anche in vista di un passaggio generazionale.

Sul piatto opposto della bilancia ci sono costi ricorrenti e responsabilità. La relazione d’impatto richiede dati, tempo e competenze ogni anno; la certificazione B Corp aggiunge verifiche e quote periodiche; e le dichiarazioni pubbliche devono restare coerenti con ciò che l’impresa può dimostrare.

Non è quindi possibile affermare in astratto che diventare società benefit, o certificarsi B Corp, sia una scelta conveniente. La valutazione dipende da alcune variabili da pesare sul caso concreto:

  • la missione dell’impresa e la sua traducibilità in finalità specifiche e misurabili;
  • le aspettative di clienti, fornitori, finanziatori e dipendenti;
  • la composizione della compagine sociale e il rischio di dissenso sulla modifica statutaria;
  • le risorse disponibili per la rendicontazione annuale e, per B Corp, per il percorso di certificazione;
  • la coerenza della comunicazione aziendale con le nuove regole sulle dichiarazioni ambientali.

 

Come diventare società benefit

La modifica dello statuto

Per una SRL diventare società benefit significa modificare l’atto costitutivo, decisione riservata ai soci dall’art. 2479 del Codice Civile. Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, serve il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La decisione va adottata con il metodo assembleare: l’art. 2480 del Codice Civile rinvia all’art. 2479-bis e richiede il verbale notarile. Per questa delibera, quindi, non sono utilizzabili la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, ammessi per altre decisioni dei soci quando lo statuto li prevede. Il notaio cura poi il deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

La parte più impegnativa non è la procedura, ma il contenuto. Le finalità di beneficio comune vanno scritte in modo concreto e misurabile, perché su di esse si costruiranno la relazione annuale e la responsabilità degli amministratori. Formule generiche rendono difficile la rendicontazione ed espongono a contestazioni.

Il diritto di recesso

Assumere la qualifica di società benefit non è una trasformazione in senso tecnico, perché il tipo societario non cambia. Il tema del recesso si pone semmai sotto il profilo del cambiamento dell’oggetto sociale, che nella SRL dà diritto di recesso al socio che non ha consentito, come spiegato nella guida al recesso del socio di SRL.

Prima della modifica occorre quindi valutare se il suo contenuto, insieme alle clausole dello statuto, possa attribuire il recesso ai soci non consenzienti. La dottrina è divisa, e l’esito non va dedotto automaticamente dalla sola aggiunta della qualifica benefit. La legge stessa non prevede un recesso dedicato: il comma 379 stabilisce che la società modifica l’atto costitutivo “nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”, rinviando quindi alla disciplina ordinaria senza introdurre una causa di uscita specifica per l’assunzione della qualifica.

La gestione dopo la modifica

Dopo la modifica cambiano alcuni aspetti della gestione:

  • soggetto responsabile: va individuato chi segue le finalità di beneficio comune, con compiti e risorse definiti;
  • bilanciamento degli interessi: le decisioni degli amministratori vanno motivate tenendo conto anche delle finalità di beneficio comune e dei portatori di interesse;
  • misurazione: va scelto uno standard di valutazione esterno con le caratteristiche richieste dalla legge, organizzando la raccolta dei dati;
  • comunicazione: dichiarazioni pubbliche e materiali commerciali devono restare coerenti con quanto la relazione documenta.

 

Conclusioni

Società benefit e B Corp rispondono a un’esigenza simile, rendere visibile e verificabile l’impegno di un’impresa verso persone e ambiente, ma con strumenti diversi. La prima è una scelta statutaria, con effetti sulla responsabilità degli amministratori e una rendicontazione annuale; la seconda è una certificazione privata, con standard propri e verifiche periodiche.

Sul piano fiscale il quadro è netto: nessun regime speciale, costi deducibili secondo le regole ordinarie, un credito d’imposta nazionale ormai chiuso e qualche contributo locale da verificare bando per bando. Chi valuta il passaggio dovrebbe partire dagli obiettivi dell’impresa e dalla sostenibilità degli obblighi nel tempo, non da un risparmio d’imposta che la sola qualifica non produce. Il quadro delle scelte che riguardano la tua SRL è nella nostra guida fiscale definitiva alla SRL.

 

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Domande frequenti su società benefit e B Corp

Che differenza c’è fra società benefit e B Corp?

La società benefit è una qualifica prevista dalla legge 208/2015: la società la assume inserendo nell’oggetto sociale finalità di beneficio comune, con obblighi di gestione e una relazione annuale d’impatto. B Corp è una certificazione privata basata sugli standard di B Lab, con verifiche periodiche. Una società può essere benefit senza essere B Corp, mentre per le società italiane il percorso B Corp richiede la qualifica di società benefit.

Diventare società benefit fa pagare meno tasse?

No, non automaticamente. La società mantiene il regime fiscale del proprio tipo societario. Eventuali contributi o incentivi richiedono una verifica separata dei requisiti e delle scadenze; il credito d’imposta nazionale sui costi sostenuti fino al 2021 non è una misura aperta per nuove spese.

Esistono incentivi per diventare società benefit?

Il credito d’imposta nazionale dell’art. 38-ter del D.L. 34/2020 copriva parte delle spese sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con domande chiuse nel 2022. Oggi possono esistere bandi locali, con requisiti e scadenze propri, come quello 2026 della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno descritto nell’articolo.

Come si trasforma una SRL in società benefit?

Più precisamente, la SRL non cambia tipo: assume la qualifica con una modifica dell’atto costitutivo che inserisce nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune. Decidono i soci in assemblea e, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, serve il voto favorevole di almeno la metà del capitale. Il verbale è redatto da un notaio e depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese; poi la società individua il soggetto responsabile e redige ogni anno la relazione d’impatto.

Il socio contrario può recedere?

Dipende dal contenuto della modifica e dallo statuto. Nella SRL il cambiamento dell’oggetto sociale dà diritto di recesso al socio che non ha consentito, ma la dottrina è divisa sul fatto che l’aggiunta delle finalità di beneficio comune basti a farlo scattare. Il profilo va quindi valutato prima della delibera.

Che cosa rischia una società benefit che non persegue il beneficio comune?

Il comma 384 della legge 208/2015 la assoggetta alle norme sulla pubblicità ingannevole e al Codice del consumo, con i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sul piano interno, il mancato rispetto degli obblighi di bilanciamento può costituire inadempimento dei doveri degli amministratori, con le conseguenze previste in materia di responsabilità.

 

Riferimenti normativi

Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti alla data della verifica, effettuata il 14 ottobre 2026, con particolare riferimento all’art. 1, commi da 376 a 384, della legge 208/2015 e ai relativi allegati 4 e 5, all’art. 38-ter del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 e modificato dal D.L. 73/2021, al decreto interministeriale 12 novembre 2021 e alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 27 luglio 2022. Il riferimento comprende inoltre l’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, il D.Lgs. 125/2024 sulla rendicontazione di sostenibilità, il D.Lgs. 145/2007, il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) come modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di recepimento della direttiva (UE) 2024/825, l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e le regole ordinarie del TUIR (DPR 917/1986) sulla determinazione del reddito d’impresa, destinate a confluire dal 1° gennaio 2027 nel Testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Per la disciplina civilistica il riferimento va agli artt. 2473, 2479, 2479-bis, 2480 e 2498 del Codice Civile. Per la certificazione B Corp il riferimento va ai B Lab Standards V2, aggiornati alla versione 2.2 del 20 febbraio 2026, e ai requisiti pubblicati da B Lab secondo il calendario applicabile alla data della domanda. Per i contributi locali, al bando 2026 della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, da verificare alla data della domanda anche per la disponibilità delle risorse.

Avvertenze

Il trattamento dipende dalla fattispecie concreta, dal tipo societario e dalla disciplina applicabile alla data dell’operazione o al periodo d’imposta interessato. Le informazioni hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per valutare l’assunzione della qualifica di società benefit o il percorso di certificazione B Corp è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in fiscalità d’impresa e diritto societario.

 


Nel prossimo articolo parleremo di rimborso spese dell’amministratore: che cosa si può rimborsare, come documentarlo e quali regole fiscali valgono per la società e per l’amministratore. Continuate a seguirci per ogni aggiornamento!