La Società in accomandita semplice (S.a.s.), con i suoi vantaggi e svantaggi, è una delle forme societarie più utilizzate nelle realtà imprenditoriali italiane di piccole e medie dimensioni, soprattutto in contesti familiari o quando si vuole distinguere tra chi gestisce l’attività e chi apporta capitale. È una società di persone con una caratteristica peculiare: la presenza di due categorie di soci con responsabilità differenti.
Proprio questa struttura “ibrida” – a metà tra SNC e SRL – è ciò che la rende interessante ma anche potenzialmente rischiosa. La S.a.s. offre flessibilità, costi contenuti e rapidità decisionale, ma espone almeno una categoria di soci a una responsabilità patrimoniale illimitata.
In questo articolo analizziamo in modo completo e neutro:
- come funziona una S.a.s.;
- quali sono i suoi vantaggi concreti;
- quali sono i limiti strutturali e fiscali;
- quando può essere una scelta coerente e quando invece va valutata con estrema cautela.
Caratteristiche principali della S.a.s.
Le due categorie di soci: il vero elemento distintivo
La S.a.s. si caratterizza per la presenza di:
- Soci accomandatari. Hanno il potere di amministrare la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Questo significa che, in caso di debiti non coperti dal patrimonio sociale, possono essere aggrediti i loro beni personali.
- Soci accomandanti. Non partecipano all’amministrazione (vige il cosiddetto divieto di immistione) e rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale conferito.
Questa distinzione consente di separare chi gestisce l’attività da chi investe capitale, ma crea anche un disequilibrio rilevante sul piano del rischio.
Costituzione e capitale sociale
La S.a.s. si costituisce con atto pubblico notarile.
A differenza delle società di capitali:
- non è previsto un capitale minimo obbligatorio;
- i conferimenti possono essere in denaro, beni o anche prestazioni d’opera;
- non è richiesta perizia per la valutazione dei conferimenti in natura.
Questo rende la S.a.s. più semplice e meno onerosa in fase di avviamento.
Per le prestazioni d’opera, il socio d’opera NON può essere accomandante. Se il socio conferisce solo opera, è tipicamente accomandatario
Un elemento specifico riguarda la ragione sociale, che deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario (art. 2314 c.c.). Questo dettaglio non è solo formale: lega pubblicamente la figura dell’accomandatario alla società, rafforzando la sua esposizione personale.
I vantaggi della S.a.s.
Flessibilità nella struttura dei ruoli
Uno dei principali punti di forza è la possibilità di distinguere tra:
- chi investe capitale;
- chi gestisce operativamente.
Questo modello è particolarmente apprezzato nelle imprese familiari o in situazioni in cui un socio desidera partecipare economicamente senza assumere responsabilità gestionali.
Costi di avviamento contenuti
Rispetto a una società di capitali:
- non esiste capitale minimo obbligatorio;
- la struttura amministrativa è più semplice;
- non vi sono organi di controllo obbligatori;
- non è previsto l’obbligo di deposito del bilancio.
Questo comporta una gestione iniziale più snella e meno costosa.
Rapidità decisionale
L’amministrazione è affidata esclusivamente ai soci accomandatari.
Il processo decisionale è quindi più veloce rispetto a strutture più articolate, perché:
- non sono richiesti organi collegiali complessi;
- non vi sono meccanismi di governance articolati;
- il potere è concentrato.
Per attività operative snelle, questo può essere un vantaggio concreto.
Possibilità di attrarre investitori “passivi”
Il socio accomandante può limitarsi a investire capitale, senza coinvolgimento gestionale. Questo rende la S.a.s. uno strumento interessante quando si vuole:
- mantenere il controllo operativo;
- reperire risorse finanziarie senza condividere il potere amministrativo.
Gli svantaggi della S.a.s.
Responsabilità illimitata degli accomandatari
Questo è il punto più delicato. Il socio accomandatario risponde con tutto il proprio patrimonio personale e può incorrere in liquidazione giudiziale. In caso di apertura della liquidazione giudiziale della società, la procedura si estende automaticamente ai soci accomandatari, in quanto illimitatamente responsabili (art. 256 CCII) inoltre, resta esposto anche dopo lo scioglimento, per obbligazioni pregresse.
In caso di insolvenza, la protezione patrimoniale è assente. Questo elemento da solo impone una valutazione attenta, soprattutto in attività con esposizione finanziaria significativa o rischio operativo elevato.
Tassazione per trasparenza e progressività IRPEF
La S.a.s. è fiscalmente una società di persone. Gli utili non sono tassati in capo alla società ma sono imputati per trasparenza ai soci e sono assoggettati a IRPEF secondo aliquote progressive.
Questo comporta che, in presenza di utili elevati, la tassazione può diventare molto pesante rispetto a una struttura con IRES proporzionale.
In altre parole:
- se l’attività genera utili contenuti, il carico fiscale può risultare sostenibile;
- se l’attività cresce molto, la progressività IRPEF può diventare penalizzante.
La struttura fiscale della S.a.s. non consente una pianificazione flessibile come nelle società di capitali, nello specifico:
- IRAP: la S.a.s. è soggetta a IRAP (salvo casi particolari).
- Contributi INPS:
- I soci accomandatari:
- Se svolgono attività commerciale → Gestione INPS commercianti
- Se artigiani → Gestione artigiani
- Se attività professionale → gestione separata (casistiche particolari)
- I soci accomandanti: non versano contributi INPS se non partecipano all’attività.
- I soci accomandatari:
- Utili tassati anche se non distribuiti: nelle società di persone gli utili sono tassati per competenza, anche se non effettivamente prelevati.
Divieto di immistione per gli accomandanti
Il socio accomandante:
- non può amministrare;
- non può ingerirsi nella gestione;
- perde la responsabilità limitata se viola tale divieto.
Questo limita fortemente il ruolo decisionale di chi investe capitale. In alcune realtà, nel tempo, può diventare una fonte di conflitto.
Difficoltà di evoluzione strutturale
Quando l’attività cresce, emergono limiti tipici:
- minore attrattività verso investitori strutturati;
- esposizione patrimoniale elevata per l’accomandatario;
- rigidità fiscale sugli utili.
Molte S.a.s. vengono trasformate in SRL proprio quando aumenta il fatturato, crescono gli utili e di conseguenza aumenta il rischio.
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Quando la S.a.s. può essere una scelta coerente
La S.a.s. può essere adeguata quando:
- l’attività è di dimensioni contenute;
- il rischio imprenditoriale è limitato;
- la compagine è familiare e stabile;
- si vuole distinguere tra investitore e gestore;
- gli utili attesi non sono elevati.
In questi contesti, la semplicità può rappresentare un vantaggio reale.
Quando occorre particolare cautela
È opportuno valutare attentamente la S.a.s. quando:
- l’attività richiede finanziamenti importanti;
- sono previsti debiti significativi;
- il business comporta rischi legali o operativi rilevanti;
- si prevede crescita strutturata;
- si vuole tutelare in modo più rigoroso il patrimonio personale.
In questi casi, la responsabilità illimitata dell’accomandatario può diventare un punto critico.
Conclusioni
La Società in accomandita semplice non è una forma “giusta” o “sbagliata” in assoluto. La S.a.s., tra vantaggi e svantaggi, è uno strumento che funziona bene in determinati contesti e diventa rischioso in altri. I suoi punti di forza sono la semplicità e flessibilità iniziale, i costi contenuti e la distinzione tra socio gestore e socio investitore. I suoi punti di debolezza sono invece responsabilità illimitata degli accomandatari, la tassazione progressiva sugli utili e i limiti strutturali in caso di crescita.
La scelta, quindi, non dovrebbe basarsi solo sulla rapidità di costituzione o sui costi iniziali, ma su una valutazione più ampia: livello di rischio, obiettivi di crescita, tutela patrimoniale e pianificazione fiscale di medio-lungo periodo. È proprio su questi aspetti che spesso si gioca la differenza tra una scelta coerente e una decisione che, con il tempo, richiederà una trasformazione societaria.
FAQ – Domande frequenti sulla S.a.s.
La S.a.s. protegge il patrimonio personale?
Solo per i soci accomandanti. Gli accomandatari rispondono illimitatamente.
Esiste un capitale minimo per la S.a.s.?
No, non è previsto un capitale minimo obbligatorio.
Chi paga le imposte sugli utili?
Gli utili sono imputati per trasparenza ai soci e tassati con IRPEF progressiva.
Il socio accomandante può amministrare?
No. Se viola il divieto di immistione, perde il beneficio della responsabilità limitata verso i terzi. Risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo di immistione.
È possibile trasformare una S.a.s. in SRL?
Sì, è possibile effettuare una trasformazione societaria senza interruzione dell’attività, disciplinata dagli artt. 2498 e ss. c.c.
Nei prossimi articoli esploreremo ulteriormente ogni aspetto delle società, continuate a seguirci per ogni dettaglio e aggiornamento!

