Scissione societaria, come funziona e quando conviene

In sintesi: La scissione societaria divide tutto o parte del patrimonio di una società fra una o più società beneficiarie. Nella scissione ordinaria le partecipazioni delle beneficiarie spettano ai soci; nella scissione mediante scorporo spettano alla società scissa. Può servire a separare attività, immobili o interessi dei soci, ma prima vanno verificati debiti, garanzie e conseguenze fiscali: dividere il patrimonio non elimina le responsabilità anteriori.

Attività diverse, immobili e interessi dei soci possono richiedere una gestione distinta. Dentro la stessa società convivono a volte un’attività operativa e un patrimonio immobiliare, due linee di business con prospettive diverse, oppure soci che non condividono più la stessa visione. In alcuni casi la scissione aiuta a separarli; in altri il costo e la complessità dell’operazione superano i benefici.

La scissione è l’operazione speculare alla fusione per incorporazione, di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente, e ne condivide buona parte del procedimento. Le forme possibili, però, sono diverse, e ciascuna produce effetti specifici per soci, creditori e fisco. In questa guida le mettiamo a confronto e vediamo quali verifiche fare prima di dividere una società.

 

Che cos’è la scissione e chi riceve le partecipazioni

L’art. 2506 del Codice Civile definisce la scissione come l’operazione con cui una società assegna il proprio patrimonio, in tutto o in parte, a una o più società, già esistenti o di nuova costituzione, attribuendo le relative quote ai suoi soci. Dal 2023 esiste anche la scissione mediante scorporo, in cui le quote restano alla società che si divide.

La differenza più utile da fissare subito riguarda proprio chi riceve le partecipazioni:

Forma Chi riceve le quote delle beneficiarie Che cosa succede alla società scissa
Scissione totale I soci della scissa Si estingue senza liquidazione
Scissione parziale I soci della scissa Continua con il patrimonio che le resta
Scissione mediante scorporo La società scissa Continua e diventa socia delle beneficiarie

 

Le forme di scissione

Scissione totale e parziale

Nella scissione totale la società assegna tutto il patrimonio alle beneficiarie e si estingue, senza bisogno di una liquidazione. Nella scissione parziale ne assegna solo una parte, anche a una sola beneficiaria, e continua la propria attività. Come per la fusione, non possono partecipare le società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo.

Proporzionale, non proporzionale e asimmetrica

Il secondo criterio riguarda il modo in cui le quote vengono attribuite ai soci:

  • scissione proporzionale: ogni socio riceve quote delle beneficiarie in proporzione alla partecipazione che aveva nella scissa;
  • scissione non proporzionale: le quote vengono distribuite con criteri diversi, e i soci possono trovarsi con pesi differenti nelle varie società. Il progetto deve allora riconoscere ai soci contrari il diritto di far acquistare le proprie quote, a un prezzo determinato con i criteri del recesso;
  • scissione asimmetrica: con il consenso unanime, ad alcuni soci non vengono assegnate quote di una beneficiaria, ma quote della scissa. Può consentire di separare completamente due gruppi di soci.

È ammesso anche un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote attribuite.

La scissione mediante scorporo

Lo scorporo è stato introdotto nel Codice Civile, con l’art. 2506.1, dal D.Lgs. 19/2023, in vigore dal 22 marzo 2023. La società assegna il patrimonio, o parte di esso, a una o più società e attribuisce le quote a sé stessa. Nel risultato ricorda il conferimento di un ramo d’azienda in una controllata, ma segue il procedimento della scissione.

Il D.Lgs. 88/2025, in vigore dall’8 luglio 2025, ne ha ampliato il perimetro: oggi lo scorporo può riguardare l’intero patrimonio e può avvenire anche a favore di società già esistenti. Il semplice dissenso allo scorporo non attribuisce ai soci il recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 del Codice Civile; vanno comunque verificati lo statuto e le eventuali ulteriori modifiche decise insieme all’operazione. Sullo scorporo abbiamo pubblicato anche un approfondimento dedicato alla scissione scorporativa.

 

Procedimento e tempi

Il progetto di scissione

L’organo amministrativo redige il progetto di scissione, che oltre ai contenuti del progetto di fusione descrive con esattezza i beni e i debiti assegnati a ciascuna beneficiaria e i criteri di distribuzione delle quote. Quando la destinazione di un elemento dell’attivo non risulta dal progetto, nella scissione totale il bene si divide fra le beneficiarie in proporzione al patrimonio netto ricevuto, mentre nella parziale resta alla scissa.

Per gli elementi del passivo la regola è diversa e più onerosa: se la loro destinazione non è desumibile dal progetto, nella scissione totale rispondono in solido le società beneficiarie, e nella parziale rispondono in solido la scissa e le beneficiarie. Un debito dimenticato nel progetto, in altre parole, non resta dove si trovava: diventa un’obbligazione solidale delle società coinvolte. Per ciascuna beneficiaria la responsabilità è limitata, secondo lo stesso art. 2506-bis, al valore effettivo del patrimonio netto che le è stato attribuito.

Documenti ed esoneri

Di regola servono la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo, che indica anche il valore effettivo del patrimonio netto assegnato e di quello che resta, e la relazione degli esperti. Non sono richiesti nella scissione proporzionale a favore di società di nuova costituzione e nello scorporo verso nuove società con tutte le quote assegnate alla scissa. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, l’organo amministrativo può inoltre esserne esonerato.

La decisione e l’opposizione dei creditori

Per decisione, deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese valgono le regole della fusione. La tutela riguarda i crediti anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto, mentre il termine ordinario di sessanta giorni per l’opposizione decorre dall’ultima iscrizione delle decisioni, salve le eccezioni previste dall’art. 2503 del Codice Civile. Nella scissione non vale automaticamente il dimezzamento dei termini previsto per le fusioni senza società azionarie, perché la disciplina della scissione non richiama quella norma.

L’atto di scissione

La scissione viene formalizzata con atto pubblico e ha effetto dall’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle beneficiarie. L’atto può fissare una data successiva, tranne quando le beneficiarie sono di nuova costituzione. Per il bilancio e la partecipazione agli utili sono ammesse anche date anteriori.

Anche per la scissione vale la regola dell’art. 2504-quater: eseguite le iscrizioni, l’invalidità dell’atto non può più essere pronunciata, e resta salvo il solo diritto al risarcimento del danno per i soci o i terzi danneggiati.

Il diritto di recesso dei soci

Nella SRL il socio che non ha consentito alla scissione, compresi assenti e astenuti, ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 del Codice Civile, con le eccezioni viste per lo scorporo. Nella scissione non proporzionale si aggiunge il diritto di far acquistare le proprie quote. Sulle modalità di liquidazione della quota rinviamo alla guida sul recesso del socio di SRL.

 

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Che cosa succede ai debiti

I debiti verso i creditori in generale

Ogni debito della scissa va attribuito, nel progetto, a una delle società. Se la società a cui è stato attribuito non paga, l’art. 2506-quater rende responsabili in solido anche le altre società partecipanti. Ciascuna risponde però solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che ha ricevuto o che le è rimasto. Il limite riguarda questa responsabilità solidale per i debiti altrui, non i debiti propri di ciascuna società.

I debiti tributari

Per il fisco la regola è più severa. L’art. 173 del TUIR e l’art. 15 del D.Lgs. 472/1997 prevedono la responsabilità solidale delle beneficiarie per imposte, sanzioni e interessi riferiti al periodo anteriore alla scissione, senza il limite del patrimonio netto ricevuto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2018, ne ha confermato la legittimità. Per questo la verifica della posizione fiscale della scissa, compresi gli anni ancora accertabili, è un passaggio da non saltare.

La separazione dei rischi futuri

La scissione può separare attività e patrimoni sul piano organizzativo, ma non elimina i debiti anteriori e non garantisce da sola l’isolamento dei rischi futuri. Occorre verificare anche fideiussioni, garanzie reali, finanziamenti e rapporti fra le società, che possono mantenere esposizioni comuni.

 

Fiscalità e perdite

La neutralità

Ai fini delle imposte sui redditi la scissione è neutrale. Secondo l’art. 173 del TUIR, non fa emergere plusvalenze o minusvalenze sui beni della scissa, comprese rimanenze e avviamento, e gli avanzi o disavanzi da concambio non concorrono al reddito. I beni conservano il valore fiscale che avevano, e le plusvalenze latenti potranno emergere in occasione di successive operazioni realizzative.

La neutralità ha però un’eccezione da verificare prima di firmare il progetto: le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della scissa devono essere ricostituite dalle società beneficiarie secondo le regole dell’art. 173 del TUIR. Se la ricostituzione non avviene, quelle riserve concorrono a formare il reddito, e il beneficio della neutralità si perde proprio sul punto in cui lo si dava per acquisito; regole proprie valgono per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione. Nelle scissioni che assegnano immobili rivalutati a una beneficiaria il controllo è particolarmente opportuno: è lì che le riserve di questo tipo si concentrano, e quelle collegate a specifici beni vanno ricostituite dalla beneficiaria che li riceve.

Anche per i soci il cambio delle partecipazioni è di regola neutrale. L’eventuale conguaglio in denaro segue invece il proprio trattamento fiscale, da verificare in base alla natura del socio e della partecipazione.

Come si dividono le posizioni fiscali

Le posizioni fiscali della scissa non si ripartiscono tutte allo stesso modo. La regola generale segue le quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, mentre le posizioni legate a determinati beni seguono quei beni. Per alcune eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione e per i crediti d’imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, la legge esclude invece questo criterio: vanno quindi ricostruiti separatamente prima dell’operazione.

Le perdite fiscali

Le perdite non passano senza controlli. Nella scissione ordinaria si applicano di regola gli stessi limiti previsti per la fusione: un limite patrimoniale legato al valore del patrimonio netto e un test di vitalità sull’attività effettiva, come abbiamo spiegato nell’articolo sulla fusione.

Il controllo, però, richiede di distinguere le perdite che restano alla scissa da quelle attribuite alle beneficiarie. Per le beneficiarie preesistenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 1° agosto 2022 dà rilievo alla vitalità del compendio ricevuto, non soltanto a quella della società di provenienza. Questa prassi va coordinata con i testi riformulati nel 2024 e nel 2025.

Nello scorporo il quadro dipende dalla beneficiaria. Se è di nuova costituzione, la legge esclude l’applicazione dei limiti al riporto; se è già esistente, i limiti tornano ad applicarsi. Restano da verificare le regole specifiche per le operazioni infragruppo e le relative decorrenze.

Retrodatazione e riallineamento

La retrodatazione degli effetti fiscali è ammessa solo nella scissione totale e solo se coincidono le date di chiusura dell’esercizio della scissa e delle beneficiarie.

Per i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali ammesse al regime, la beneficiaria può valutare il riallineamento fiscale con imposta sostitutiva, cioè pagare subito un’imposta ridotta per far riconoscere al fisco quei valori. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 l’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota unica, pari al 18 per cento ai fini delle imposte sui redditi e al 3 per cento ai fini IRAP, per un prelievo complessivo del 21 per cento: il precedente sistema a scaglioni, che prevedeva aliquote dal 12 al 16 per cento, non si applica a queste operazioni. Una cessione dei beni prima del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione può far perdere il riconoscimento ottenuto, mentre l’imposta già versata viene scomputata dalle imposte sui redditi, come abbiamo visto nell’articolo sulla fusione.

Le regole fiscali dello scorporo

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per lo scorporo, costruita però sul solo scorporo verso società di nuova costituzione, l’unica forma allora ammessa dal Codice Civile. Quando il D.Lgs. 88/2025 ha esteso lo strumento alle beneficiarie già esistenti, la disciplina civilistica è andata più veloce di quella fiscale: l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025, ha escluso che la neutralità prevista dal comma 15-ter dell’art. 173 potesse estendersi a quelle operazioni. Per alcuni mesi, così, lo scorporo verso beneficiarie preesistenti è stato possibile sul piano civilistico ma privo di copertura fiscale.

Il disallineamento è stato chiuso dal D.Lgs. 192/2025, che ha introdotto nell’art. 173 il comma 15-ter.1, riconoscendo espressamente la neutralità anche in questo caso. Ne risulta una disciplina articolata, che distingue fra beneficiarie nuove e già esistenti. Nello scorporo verso una nuova società, la scissa assume come valore delle quote ricevute la differenza fra il valore fiscale delle attività e quello delle passività scorporate, anche se non formano un’azienda. La norma detta poi regole sul periodo di possesso rilevante per la PEX, il regime che, al ricorrere dei requisiti, esclude da imposizione gran parte delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dalle società.

Secondo l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 192/2025, le modifiche si applicano alle scissioni dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024. Le date civilistiche e quelle fiscali vanno però tenute distinte: la decorrenza di una regola tributaria non rende ammissibile, in passato, un’operazione che richiedeva una diversa base civilistica.

Le imposte indirette

Sul fronte delle imposte indirette il trattamento ricalca quello della fusione:

  • IVA: i passaggi di beni in dipendenza di scissioni non sono considerati cessioni;
  • imposta di registro: l’atto sconta l’imposta in misura fissa, oggi pari a 200 euro;
  • imposte ipotecaria e catastale: in presenza di immobili si applicano di regola in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.

I riferimenti riportati descrivono il quadro applicabile nel 2026. Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno i nuovi testi unici delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’imposta di registro e delle sanzioni tributarie, con rinvii e numerazioni da coordinare: le decorrenze vanno verificate sulle singole disposizioni e sulle operazioni considerate.

 

Scissione e abuso del diritto

La neutralità fiscale rende la scissione uno strumento efficiente, e per questo l’Amministrazione finanziaria la osserva con attenzione. Il riferimento è l’art. 10-bis della legge 212/2000: sono abusive le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non lo sono quelle giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, e resta ferma la libertà di scegliere fra operazioni con un diverso carico fiscale.

Dal D.Lgs. 192/2024 c’è poi una regola di legge specifica. Il comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR stabilisce che non rileva ai fini dell’abuso la scissione avente a oggetto un’azienda seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta. La norma è collocata fra le regole sullo scorporo, ma il testo non la limita espressamente a quella forma: una parte dei commentatori ritiene che valga anche per la scissione tradizionale, altri la riferiscono al solo scorporo. In ogni caso riguarda le operazioni che hanno per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non i singoli beni, come immobili non organizzati in azienda.

L’Agenzia delle entrate ha escluso l’abuso in specifiche operazioni di scissione, anche seguite da altri atti: fra i casi più noti, le risoluzioni n. 97/E del 25 luglio 2017 e n. 98/E del 26 luglio 2017. I precedenti aiutano a ricostruire i criteri di valutazione, ma non sostituiscono l’esame della sequenza concreta e delle norme applicabili oggi. Nelle operazioni più articolate l’interpello preventivo resta uno strumento da considerare.

 

Quando può essere utile

Separare gli immobili dall’attività operativa

È uno degli impieghi ricorrenti. La società operativa assegna a una beneficiaria gli immobili che utilizza, e la beneficiaria li concede poi in locazione alla società operativa. L’obiettivo è tenere il patrimonio immobiliare distinto dall’attività e prepararlo a destini diversi, come una futura cessione dell’attività senza gli immobili. Restano da valutare la responsabilità per i debiti anteriori, i contratti di locazione fra le due società e i finanziamenti in essere, spesso garantiti proprio dagli immobili.

Separare soci o rami familiari

Quando i soci non condividono più la stessa visione, la scissione non proporzionale o asimmetrica può consentire di assegnare a ciascun gruppo una società distinta, evitando la cessione delle quote o la liquidazione. Lo stesso schema ricorre nel passaggio generazionale, quando ciascun ramo familiare prosegue con una parte dell’attività o del patrimonio. La scissione asimmetrica richiede però il consenso unanime, e la determinazione dei valori assegnati a ciascuno resta il punto più delicato.

Riorganizzare il gruppo in vista di una holding

Lo scorporo e la scissione parziale possono essere passaggi di una riorganizzazione più ampia, per esempio per collocare le diverse attività in società controllate da un unico soggetto. La struttura va progettata in base alla natura dei soci e agli obiettivi dell’operazione, come abbiamo visto nella guida su come aprire una holding.

Quando non risolve il problema

Se l’obiettivo è proteggere un patrimonio da debiti già esistenti, la responsabilità solidale verso i creditori anteriori, e senza limite verso il fisco, ne riduce l’efficacia. Se i contratti chiave contengono clausole di gradimento o di cambio di controllo, o se le autorizzazioni non sono trasferibili, la divisione può compromettere il valore dell’attività. L’analisi cambia anche quando la sequenza di operazioni è priva di sostanza economica e realizza essenzialmente un vantaggio fiscale indebito; il solo fatto che una soluzione comporti meno imposte rispetto a un’altra non basta a configurare abuso.

Non è quindi possibile affermare in astratto che la scissione sia preferibile ad altre soluzioni, come il conferimento, la cessione di un ramo d’azienda o il recesso di un socio. Le variabili da esaminare sul caso concreto sono in genere queste:

  • l’obiettivo dell’operazione: separare attività, patrimoni o soci;
  • la forma più coerente con quell’obiettivo: totale o parziale, proporzionale, non proporzionale, asimmetrica o mediante scorporo;
  • la posizione dei creditori anteriori, del fisco e delle banche;
  • la presenza di perdite fiscali o altre posizioni da ripartire;
  • contratti, finanziamenti, autorizzazioni e licenze da trasferire;
  • le operazioni successive già prevedibili, come cessioni, donazioni o patti di famiglia, e la loro coerenza complessiva.

 

Conclusioni

La scissione societaria consente di dividere ciò che nel tempo si è accumulato nella stessa società. Le diverse forme rispondono a esigenze diverse, e la scelta fra l’una e l’altra incide su soci, creditori e fisco.

Prima della decisione la verifica utile riguarda tre aspetti. Anzitutto la mappa del patrimonio da dividere, con debiti, garanzie e contratti. Poi la ricostruzione delle posizioni fiscali e della loro ripartizione. Infine la coerenza dell’operazione con i passaggi successivi già prevedibili. Il quadro delle scelte che precedono le operazioni straordinarie è nella nostra guida essenziale alla pianificazione fiscale.

 

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Domande frequenti sulla scissione societaria

Che differenza c’è fra scissione totale e scissione parziale?

Nella scissione totale la società scissa assegna l’intero patrimonio a più beneficiarie e si estingue senza liquidazione. Nella scissione parziale assegna solo una parte del patrimonio, anche a una sola beneficiaria, e continua la propria attività. In entrambi i casi le quote delle beneficiarie vanno ai soci della scissa, mentre nella scissione mediante scorporo vanno alla scissa stessa.

Che cos’è la scissione asimmetrica?

È la scissione in cui, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non vengono assegnate quote di una delle beneficiarie, ma quote della società scissa. Può consentire di separare completamente due gruppi di soci, assegnando a ciascuno una società distinta. Il punto più delicato resta la determinazione dei valori assegnati a ciascuno.

Che cos’è la scissione mediante scorporo?

È la forma introdotta nel Codice Civile nel 2023 e ampliata dal D.Lgs. 88/2025: la società assegna il patrimonio, in tutto o in parte, a una o più società, nuove o già esistenti, e attribuisce le quote a sé stessa. Il semplice dissenso allo scorporo non dà ai soci il recesso previsto per le scissioni ordinarie, ma vanno verificati lo statuto e le altre modifiche eventualmente decise. Sul piano fiscale si applicano regole specifiche, diverse per beneficiarie nuove e già esistenti.

La scissione fa pagare imposte?

Ai fini delle imposte sui redditi la scissione è di regola neutrale: non fa emergere plusvalenze sui beni e, per i soci, il cambio delle partecipazioni non è realizzo. L’eventuale conguaglio in denaro ricevuto dai soci segue invece il proprio trattamento fiscale. L’atto sconta l’imposta di registro in misura fissa e, in presenza di immobili, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Restano da verificare perdite, ripartizione delle posizioni fiscali ed eventuale riallineamento.

Dopo la scissione chi risponde dei debiti della società scissa?

Risponde in primo luogo la società a cui il debito è stato attribuito nel progetto. Se non paga, le altre società partecipanti rispondono in solido nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ricevuto o rimasto. Per i debiti tributari, invece, la responsabilità solidale delle beneficiarie per imposte, sanzioni e interessi opera senza quel limite, come ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

La scissione può essere considerata abuso del diritto?

Una scissione non è abusiva per il solo fatto di produrre un risparmio d’imposta. Si valutano struttura, sostanza economica e vantaggi ottenuti, considerando anche le operazioni collegate. La legge prevede inoltre una regola specifica per la scissione avente a oggetto un’azienda seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta, il cui ambito va verificato sul caso concreto.

 

Riferimenti normativi

Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti alla data della verifica, effettuata il 14 ottobre 2026, con particolare riferimento agli artt. 47, comma 7, 58, 87, 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, 173, commi da 1 a 4, 9, 10, 11, 13, 15-bis, 15-ter, 15-ter.1 e 15-quater, e 176, comma 2-ter, del TUIR (DPR 917/1986), come modificati dal D.Lgs. 192/2024, dal D.L. 84/2025 e dal D.Lgs. 192/2025 (artt. 6 e 7, comma 3). Il riferimento comprende inoltre l’art. 2, comma 3, lettera f), del DPR 633/1972, l’art. 4, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, l’art. 15 del D.Lgs. 472/1997 e l’art. 10-bis della legge 212/2000.

Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno il Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), il Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), il Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) e il Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), con rinvii e numerazioni da coordinare con quelli indicati.

Per la disciplina civilistica il riferimento va agli artt. 2473, 2501-sexies, 2502, 2503, 2504-quater, 2506, 2506.1, 2506-bis, 2506-ter e 2506-quater del Codice Civile, come modificati dal D.Lgs. 19/2023 e dal D.Lgs. 88/2025. Rilevano infine le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 97/E del 25 luglio 2017 e n. 98/E del 26 luglio 2017, la circolare n. 31/E del 1° agosto 2022, la risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025 e la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2018 sulla responsabilità tributaria delle beneficiarie.

Avvertenze

Il trattamento dipende dalla fattispecie concreta, dalla forma di scissione prescelta, dalla qualifica soggettiva delle società e dei soci e dalla disciplina applicabile alla data dell’operazione o al periodo d’imposta interessato. Le informazioni hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per impostare una scissione o valutarne l’alternativa con altre operazioni straordinarie è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in fiscalità d’impresa e operazioni straordinarie.

 


Nel prossimo articolo parleremo di società benefit e B Corp: che cosa le distingue, che cosa comporta diventare società benefit e quali vantaggi fiscali esistono davvero. Continuate a seguirci per ogni aggiornamento!