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SAS e SRL a confronto

SAS vs SRL

SAS e SRL a confronto

Avviare un’attività imprenditoriale richiede una profonda consapevolezza e una corretta pianificazione. Tra le prime decisioni cruciali da prendere vi è la scelta della forma giuridica, che può essere individuale o societaria. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le due forme societarie più comuni, ovvero la SAS (società in accomandita semplice) e la SRL (società a responsabilità limitata). Analizzeremo le differenze fondamentali, i concetti base, e approfondiremo le implicazioni fiscali per aiutarti a prendere decisioni consapevoli per il futuro della tua impresa.

Società di persone e di capitali

Per comprendere appieno la scelta tra SAS e SRL, è essenziale comprendere i concetti di società di persone e di capitali. Le prime si basano principalmente sulla forza lavoro dei soci, mentre le seconde si fondano sul capitale. Questa distinzione porta a concetti chiave come la responsabilità e l’autonomia patrimoniale. Nelle società di persone, la responsabilità è legata ai soci, mentre nelle società di capitali diritti e doveri sono attribuiti alla società stessa. L’autonomia patrimoniale, che è “perfetta” nelle società di capitali, offre una maggiore protezione del patrimonio personale.

Differenze tra SAS e SRL

Approfondiamo ora le differenze specifiche tra la SAS e la SRL.
Iniziamo con il capitale sociale, che deve essere dichiarato in fase di costituzione. Mentre nella SAS il versamento del capitale non è obbligatorio, nella SRL i soci devono versarlo integralmente o in quota parte, a seconda dell’importo.
Discutiamo anche dell’
autonomia patrimoniale, evidenziando come questa caratteristica influenzi la responsabilità dei soci. “È l’autonomia del patrimonio di una persona giuridica rispetto a quello dei suoi componenti. Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli partecipanti: ciò significa che i creditori dei singoli partecipanti non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente”.
Le società di persone (le SAS in questo caso) non hanno una personalità giuridica, pur tuttavia sono enti distinti dai soci in quanto dotati di autonomia patrimoniale: infatti, assumono, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza diritti ed obblighi.

Obblighi previdenziali dei soci nelle SAS

La società in accomandita semplice (SAS) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti.

    • I soci accomandatari: a loro spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società; sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Il loro nome (di uno o più soci) deve comparire nella ragione sociale della società.
    • I soci accomandanti: hanno una responsabilità limitata, in quanto rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Non hanno poteri di amministrazione della società salvo una procura speciale. Mantengono comunque i diritti di attività di controllo sull’amministrazione e sulla gestione della società, e di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne la correttezza.

 

Per poter iscrivere una SAS alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS, sono necessari due requisiti: il socio deve essere accomandatario (requisito soggettivo), e la società deve operare nel settore terziario con natura commerciale (requisito oggettivo). La qualifica di socio accomandatario, che è l’unico a svolgere attività lavorativa nella società, comporta l’obbligo di iscrizione all’INPS, con gli oneri e la responsabilità di amministrazione e gestione.

Nel caso del socio accomandante, che manca del requisito di responsabilità, l’iscrizione all’INPS è possibile solo in condizioni specifiche, come svolgere attività abituale e prevalente nella società e avere un legame di parentela con il socio accomandatario. L’iscrizione dei soci accomandanti alla gestione Artigiani/Commercianti può avvenire su esplicita dichiarazione dei soci o d’ufficio da parte dell’INPS dopo aver verificato i requisiti.

Obblighi previdenziali dei soci nelle SRL

Per le SRL, i requisiti per l’iscrizione dei soci alla gestione artigiani e commercianti cambiano. Nella SRL il socio amministratore che svolge attività lavorativa e riceve emolumenti deve essere iscritto contemporaneamente alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata. La recente sentenza della Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021 specifica che l’attività intellettuale dell’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata e non è sufficiente per essere inquadrata nella gestione commercianti. Attualmente, l’esborso è indipendente dal reddito percepito, soggetto alla contribuzione entro il minimale.

Per evitare l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, i soci di SRL solitamente assumono almeno uno dei componenti della compagine sociale con un rapporto di lavoro dipendente e costituiscono un consiglio di amministrazione al posto dell’amministratore unico, ottenendo così risparmi contributivi per la società.



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Imposte sugli utili nelle SAS

La Società in Accomandita Semplice (SAS) si impegna esclusivamente a versare l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), calcolata in base al Valore della Produzione. Diversamente, l’utile generato viene distribuito proporzionalmente alle quote sottoscritte dai singoli soci ed è soggetto all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
Per quanto riguarda l’IRPEF, applicata sui redditi dei soci, essa è progressiva, aumentando in proporzione al reddito prodotto.

Imposte sugli utili nelle SRL

Le Società a Responsabilità Limitata (SRL), riguardo al valore della produzione, sostengono l’IRAP con una tassazione identica a quella della SAS. Tuttavia, a differenza della SAS, gli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione ai soci, sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), tassata con un’aliquota fissa.

Un aspetto importante è legato alla distribuzione degli utili, che comporta un ulteriore onere. In caso di divisione degli utili tra i soci, oltre ai costi per la registrazione del verbale di assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, i soci vedranno decurtata la loro quota di utile tramite una ritenuta di acconto pari al 26%, versata dalla società in qualità di sostituto d’imposta. È importante notare che, nonostante la percezione degli utili, questi non generano reddito in sé.

Dunque, nel contesto della SAS, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) rappresenta l’unico tributo, mentre l’utile è soggetto all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Nella SRL, oltre all’IRAP, gli utili sono sottoposti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) con aliquota fissa.


Nei prossimi articoli esploreremo ulteriormente ogni aspetto delle SRL, continuate a seguirci per ogni dettaglio e aggiornamento!