Il regime PEX (Participation Exemption) rappresenta uno degli strumenti fiscali più vantaggiosi nel panorama tributario italiano. Pensato per favorire la razionalizzazione e la crescita delle partecipazioni societarie, consente alle imprese di escludere parzialmente dalla tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Si tratta quindi di un’opportunità preziosa per chi opera in ambito imprenditoriale, soprattutto per quelle realtà che puntano a riorganizzare le proprie strutture societarie o a dismettere partecipazioni in maniera efficiente dal punto di vista fiscale. Ma per poter accedere a questo regime e usufruirne in modo legittimo, è fondamentale rispettare requisiti precisi e conoscere nel dettaglio la normativa di riferimento.
In questo articolo analizziamo cos’è il regime PEX, a chi si applica, quali sono le condizioni per beneficiarne, come funziona la tassazione delle plusvalenze, e quali vantaggi concreti può offrire a livello di pianificazione fiscale.
Cosa dice la legge: il quadro normativo del regime PEX
La normativa di riferimento
Il regime PEX è regolamentato dall’articolo 87 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce l’esenzione parziale dalla tassazione per le plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni qualificate. L’esenzione prevista è del 95%, il che significa che solo il 5% del guadagno realizzato è effettivamente tassato.
L’obiettivo del legislatore è quello di favorire la mobilità dei capitali, incentivare la razionalizzazione delle partecipazioni e sostenere le strategie di investimento delle imprese, evitando che la tassazione diventi un ostacolo alla circolazione delle quote societarie.
Il beneficio si applica esclusivamente ai soggetti passivi, e quindi a:
- Società per azioni (S.p.A.),
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.),
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.),
- Società cooperative e di mutua assicurazione,
- Enti commerciali residenti in Italia.
Ambito di applicazione
Il PEX si applica esclusivamente alle partecipazioni qualificate, cioè quelle che rappresentano una quota rilevante del capitale o dei diritti di voto di una società. Le partecipazioni devono essere cedute a titolo oneroso, quindi la disciplina non si applica in caso di cessione a titolo gratuito o di conferimento in società.
È rilevante inoltre sottolineare che il regime PEX può essere applicato sia a partecipazioni in società residenti in Italia che a quelle detenute in società estere, a condizione che queste ultime non siano localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, salvo che esista un adeguato scambio di informazioni fiscali tra lo Stato estero e l’Italia (secondo i criteri OCSE).
Il regime si applica non solo alle plusvalenze generate da cessioni dirette, ma anche a quelle derivate da operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, o liquidazioni, purché venga rispettata la sostanza economica e giuridica dell’operazione.
Requisiti per beneficiare del regime PEX
Affinché la plusvalenza possa beneficiare del regime PEX, la legge richiede che siano soddisfatte, congiuntamente e senza eccezioni, le seguenti quattro condizioni:
1. Detenzione ininterrotta per almeno 12 mesi
La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi dalla data di cessione. Questo requisito ha lo scopo di evitare che l’agevolazione venga utilizzata per fini speculativi o per operazioni di brevissimo termine. È quindi necessario poter documentare la data di acquisto, che deve risultare da atti ufficiali o scritture contabili.
2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
Nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la partecipazione deve risultare iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Questo implica che l’impresa deve avere trattato l’investimento come stabile e duraturo, non come un’attività finanziaria di breve periodo. Le partecipazioni iscritte tra le attività circolanti o tra le disponibilità non sono ammesse al beneficio.
3. Residenza della partecipata in un Paese white list
La partecipata non deve avere residenza fiscale in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, secondo quanto stabilito dal decreto MEF sulla cosiddetta white list. Se la partecipata è localizzata in uno Stato black list, l’agevolazione può essere comunque concessa a condizione che sussista un efficace scambio di informazioni, da dimostrare in modo adeguato.
4. Attività commerciale effettiva della partecipata
La società partecipata deve esercitare in modo prevalente un’attività commerciale effettiva. Non sono quindi ammesse al beneficio le società di mero possesso, le casseforti di famiglia o le holding passive. L’Agenzia delle Entrate può richiedere di dimostrare la natura operativa della partecipata, mediante documentazione contabile, bilanci e organigrammi aziendali.
Verifica e documentazione
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra elencate comporta la perdita automatica dell’esenzione e la tassazione integrale della plusvalenza, con potenziali sanzioni in caso di errata applicazione. Per questo motivo è fondamentale predisporre con cura tutta la documentazione necessaria e conservarla per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Tassazione delle plusvalenze con il regime PEX
Esenzione del 95% della plusvalenza
Il beneficio principale del regime PEX è che solo il 5% della plusvalenza è assoggettato a tassazione IRES. Questo significa che il 95% del guadagno realizzato dalla vendita di una partecipazione qualificata viene escluso dalla base imponibile.
Facciamo un esempio:
- Plusvalenza realizzata: 100.000 €;
- Percentuale imponibile: 5% → 5.000 €;
- IRES al 24% su 5.000 € = 1.200 €.
Il risparmio fiscale è evidente: su una plusvalenza di 100.000 €, l’imposta dovuta sarà solo 1.200 €, con una tassazione effettiva dell’1,2%.
Attenzione alla documentazione
È fondamentale documentare accuratamente:
- La data di acquisizione della partecipazione;
- La sua iscrizione tra le immobilizzazioni;
- La natura dell’attività della partecipata;
- L’appartenenza della società estera (se applicabile) alla white list.
Solo così si può garantire l’applicazione corretta e inattaccabile del regime.
Esempi pratici e considerazioni finali
Esempio 1: holding italiana cede una partecipazione in SRL
Una holding italiana detiene il 100% delle quote di una SRL attiva nel settore e-commerce. Dopo tre anni, decide di vendere la partecipazione per 500.000 €, realizzando una plusvalenza di 300.000 €.
Grazie al regime PEX, solo il 5% (15.000 €) sarà tassato, e l’imposta sarà di 3.600 €. La restante parte della plusvalenza è completamente esente.
Esempio 2: partecipazione in società estera in white list
Una SRL italiana possiede da oltre un anno una partecipazione in una società francese attiva nel settore immobiliare. Al momento della vendita, realizza una plusvalenza di 200.000 €. Poiché la Francia è nella white list, e la società svolge attività commerciale, il regime PEX si applica.
Anche in questo caso, il vantaggio fiscale è massimo, con un’imposta minima sul 5% imponibile.
Conclusioni
Il regime PEX è uno strumento potente per ottimizzare la fiscalità d’impresa, ma richiede un’attenta verifica dei requisiti e una pianificazione accurata.
È particolarmente utile per:
- Holding di partecipazioni;
- Operazioni di M&A;
Ma attenzione: un errore formale può costare caro, portando alla perdita dell’esenzione e a un’imposizione piena sulla plusvalenza.
Per questo motivo, è essenziale affidarsi a professionisti esperti in fiscalità societaria, in grado di valutare ogni condizione e accompagnarti nella corretta gestione della partecipazione e della documentazione necessaria.
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Nei prossimi articoli esploreremo ulteriormente ogni aspetto della pianificazione fiscale, continuate a seguirci per ogni dettaglio e aggiornamento!
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