Nel panorama giuridico e fiscale moderno, il trust – conosciuto anche come fondo fiduciario – rappresenta uno degli strumenti più efficaci e flessibili per la protezione del patrimonio e la pianificazione successoria. Nato nei paesi di common law, il trust si è progressivamente diffuso anche in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985, che ne ha riconosciuto la validità e l’efficacia nel nostro ordinamento. Oggi viene utilizzato da imprenditori, famiglie e professionisti che desiderano tutelare i propri beni, separandoli dal rischio d’impresa o da eventuali azioni giudiziarie.
Questo articolo offre una guida completa e approfondita sul funzionamento del trust, analizzando le diverse tipologie, la normativa di riferimento, gli effetti fiscali e le reali potenzialità in termini di protezione patrimoniale.
Cos’è un fondo fiduciario (trust) e come funziona
Il trust è un rapporto giuridico mediante il quale un soggetto, chiamato disponente (o settlor), trasferisce la titolarità di uno o più beni a un altro soggetto, detto trustee, affinché li amministri secondo le istruzioni stabilite nell’atto istitutivo, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo determinato.
In altre parole, il trust permette di separare giuridicamente un insieme di beni dal patrimonio personale del disponente, creando un patrimonio autonomo e distinto, amministrato nell’interesse di terzi. Questa separazione è la chiave che rende il trust uno strumento unico nel suo genere: i beni conferiti non possono essere aggrediti dai creditori personali del disponente o del trustee, salvo i casi di abuso o simulazione.
Le figure del trust
Nel trust convivono quattro figure principali:
- Il disponente (settlor): chi istituisce il trust e trasferisce i beni o diritti al trustee.
- Il trustee: chi gestisce il patrimonio in base alle istruzioni ricevute, con obbligo fiduciario verso i beneficiari.
- I beneficiari: coloro che godono dei frutti del trust o che ne riceveranno il patrimonio al termine.
- Il protector (facoltativo): un soggetto di garanzia che vigila sull’operato del trustee e può, in alcuni casi, revocarlo o modificarne le decisioni.
L’autonomia patrimoniale del trust
Uno degli aspetti più rilevanti è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust non fanno più parte del patrimonio del disponente, né entrano nel patrimonio personale del trustee. Si crea quindi una massa patrimoniale separata, che può essere gestita, amministrata o trasferita solo secondo le finalità indicate nell’atto costitutivo.
Questo principio di separazione costituisce la base della protezione patrimoniale offerta dal trust: eventuali creditori del disponente non possono aggredire i beni conferiti, poiché giuridicamente non gli appartengono più.
Le tipologie di trust (fondo fiduciario)
Nel tempo si sono sviluppate diverse forme di trust, adattabili a finalità differenti. La classificazione principale distingue tra trust interni (istituiti in Italia ma regolati da una legge straniera) e trust esteri (istituiti e amministrati all’estero). Ma oltre a questa distinzione generale, è utile esaminare le principali categorie operative.
Trust revocabile e irrevocabile
Il trust revocabile consente al disponente di modificare o revocare in qualsiasi momento l’atto istitutivo. Garantisce maggiore flessibilità ma riduce il grado di protezione patrimoniale, poiché i beni restano di fatto nella sfera di controllo del disponente.
Il trust irrevocabile, invece, non può essere modificato o revocato senza il consenso dei beneficiari o del trustee. Questa versione offre una protezione più solida, rendendo i beni conferiti realmente inattaccabili, salvo i casi di frode.
Trust familiare
Il trust familiare è utilizzato per gestire e tramandare il patrimonio familiare, assicurando continuità e stabilità tra le generazioni. Può disciplinare la destinazione dei beni a favore dei figli o di altri eredi, garantendo che il patrimonio resti integro e gestito secondo le volontà del disponente.
Trust immobiliare
Nel trust immobiliare, il bene principale è costituito da uno o più immobili. Questa forma è particolarmente diffusa tra gli imprenditori che desiderano separare il patrimonio personale da quello aziendale, mettendo al riparo i beni immobili da possibili azioni di pignoramento o fallimento.
Trust di scopo
Il trust di scopo non ha beneficiari diretti ma è istituito per raggiungere un obiettivo specifico, ad esempio la tutela di un bene culturale, il finanziamento di un progetto filantropico o la realizzazione di opere di pubblica utilità. In questo caso, l’unico interesse tutelato è quello dell’obiettivo per cui il trust è stato creato.
La regolamentazione del trust in Italia
Sebbene il trust non sia disciplinato da una legge interna italiana, la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con la Legge n. 364 del 1989) ne ha riconosciuto la piena validità anche nel nostro ordinamento. Ciò significa che in Italia possono essere istituiti trust regolati da una legge straniera (ad esempio quella inglese, lussemburghese o maltese), purché non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
L’Agenzia delle Entrate, con diverse circolari (tra cui la Circolare 48/E/2007 e la Circolare 61/E/2010), ha chiarito i profili fiscali del trust, distinguendo tra trust opachi, trasparenti e misti, a seconda di come vengono tassati i redditi prodotti.
Tipologie fiscali di trust
- Trust opaco: il reddito è tassato direttamente in capo al trust, come soggetto autonomo.
- Trust trasparente: il reddito è imputato direttamente ai beneficiari, proporzionalmente alle quote di spettanza.
- Trust misto: combina elementi dei due precedenti, prevedendo che una parte dei redditi sia tassata in capo al trust e una parte ai beneficiari.
Questa distinzione è fondamentale in fase di pianificazione, poiché incide direttamente sulla strategia fiscale e sull’effettivo risparmio d’imposta.
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Trust e pignoramento
Uno dei motivi principali per cui il trust viene scelto è la sua capacità di proteggere il patrimonio da azioni esecutive o pignoramenti. Tuttavia, è importante chiarire che questa protezione non è assoluta.
Il trust è uno strumento legittimo solo se istituito per finalità lecite e in assenza di intenti fraudolenti. Se l’atto istitutivo viene redatto con l’unico scopo di sottrarre beni ai creditori, può essere dichiarato inefficace attraverso l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del Codice Civile o, nei casi più gravi, considerato nullo per simulazione.
Quando il trust resiste al pignoramento
Il trust è efficace nel garantire protezione patrimoniale quando:
- è costituito prima dell’insorgere di debiti o contenziosi;
- le finalità dichiarate sono lecite e documentabili (es. pianificazione successoria, gestione patrimoniale, tutela dei figli disabili);
- il trustee opera realmente in modo indipendente, amministrando i beni secondo l’atto costitutivo e non come un mero prestanome del disponente.
Nei casi in cui queste condizioni siano rispettate, il patrimonio in trust risulta segregato e quindi non pignorabile, neppure in caso di fallimento o procedura esecutiva nei confronti del disponente.
Trust e protezione patrimoniale
Il trust si conferma uno strumento strategico per chi desidera proteggere i propri beni nel lungo periodo, sia in ambito familiare che imprenditoriale. Consente di:
- preservare immobili e partecipazioni societarie da rischi commerciali;
- pianificare il passaggio generazionale evitando conflitti tra eredi;
- garantire assistenza continuativa a soggetti deboli o disabili;
- gestire patrimoni complessi in modo trasparente e controllato.
Trust vs altri strumenti di tutela
A differenza del fondo patrimoniale, che tutela solo i beni destinati ai bisogni della famiglia e cessa con il divorzio o la morte di uno dei coniugi, il trust offre una protezione più ampia e duratura. Rispetto alla società semplice, inoltre, garantisce una segregazione patrimoniale più netta e una maggiore flessibilità gestionale.
Infine, combinato con strumenti come holding familiari o società immobiliari, il trust può diventare parte di un piano di ingegneria patrimoniale altamente personalizzato e fiscalmente efficiente.
FAQ
Cos’è in parole semplici un trust?
Il trust è un fondo fiduciario in cui una persona (disponente) affida i propri beni a un amministratore (trustee) perché li gestisca per il beneficio di altri soggetti o per uno scopo preciso.
Il trust è legale in Italia?
Sì. Pur non essendo disciplinato da una legge italiana, è riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985, che consente di istituire trust regolati da leggi straniere.
Il trust può essere pignorato?
No, se istituito correttamente e in assenza di intenti fraudolenti. Tuttavia, può essere revocato o dichiarato inefficace se creato per sottrarre beni ai creditori.
Il trust paga le tasse?
Sì. A seconda della tipologia, può essere soggetto a tassazione diretta come entità autonoma (trust opaco) o trasferire l’imposizione ai beneficiari (trust trasparente).
Quali sono le alternative al trust?
Tra le principali alternative figurano il fondo patrimoniale, la società semplice immobiliare e le holding familiari, ciascuna con specifici vantaggi fiscali e giuridici.
Spesso si pensa al trust come soluzione “più sicura”, ma nella pratica — soprattutto per imprenditori e società operative — la holding è quasi sempre la scelta più vantaggiosa e sostenibile, sia sul piano fiscale che strategico. Oltre al vantaggio accessorio, la Holding permette vantaggi fiscali, cosa che il trust non consente.
Cos’è un fondo fiduciario vivente?
Il fondo fiduciario vivente è una particolare forma di trust istituito mentre il disponente è ancora in vita. Serve a gestire e proteggere i beni in modo continuativo, assicurando che siano amministrati secondo le volontà del titolare anche in caso di sua incapacità o decesso. È uno strumento molto usato per pianificare il passaggio generazionale, poiché consente di designare beneficiari e regole precise per la gestione del patrimonio senza dover attendere l’apertura della successione.
Conclusioni
Il trust, o fondo fiduciario, è uno strumento potente di gestione e tutela del patrimonio, capace di coniugare riservatezza, flessibilità e solidità giuridica. Tuttavia, la sua efficacia dipende in larga misura dalla corretta redazione dell’atto costitutivo, dalla scelta del trustee e dalla trasparenza delle finalità dichiarate.
Affidarsi a esperti fiscali e legali specializzati è fondamentale per evitare errori, massimizzare i benefici fiscali e garantire che il trust risponda perfettamente alle esigenze di protezione e pianificazione patrimoniale. Un trust ben strutturato non è solo una forma di tutela, ma una vera e propria strategia di continuità economica e familiare.