Buoni pasto aziendali 2026: nuova soglia 10 euro

I buoni pasto aziendali rappresentano oggi uno degli strumenti di welfare più utilizzati dalle imprese italiane. Secondo i dati di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e degli osservatori di settore, oltre 3 milioni di lavoratori ricevono buoni pasto come integrazione del trattamento retributivo, con un mercato che nel 2026 ha superato i 4 miliardi di euro.

Il motivo del successo è semplice: i buoni pasto, se erogati nel rispetto delle soglie fissate dalla normativa, generano un doppio vantaggio fiscale. Per l’azienda riducono l’imponibile IRES e sono generalmente deducibili anche ai fini IRAP; per il dipendente sono esenti da imposte e contributi entro soglie precise. Il risultato è un costo aziendale inferiore rispetto a un equivalente aumento di stipendio lordo.

Nel 2026, inoltre, è entrata in vigore una novità rilevante: la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha portato la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro al giorno, lasciando invariata quella dei cartacei. È il primo aggiornamento dopo molti anni e modifica in modo concreto la convenienza dello strumento.

In questa guida analizziamo le regole 2026 sui buoni pasto aziendali: nuove soglie di esenzione, deducibilità, differenze tra cartacei ed elettronici, errori più frequenti e quando questo strumento è davvero conveniente all’interno di un piano di welfare strutturato.

 

Cosa cambia nel 2026
Dal 1° gennaio 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026, la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici sale da 8,00 a 10,00 euro al giorno. La soglia dei cartacei resta a 4,00 euro. Per un dipendente con 220 giorni lavorativi, il plafond annuo esente passa così da circa 1.760 a 2.200 euro: 440 euro in più di valore netto, senza alcun aggravio contributivo per l’azienda.

 

Cosa sono i buoni pasto aziendali

Definizione e funzionamento

I buoni pasto sono titoli di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che il datore di lavoro consegna al dipendente per consentirgli di acquistare alimenti, pasti o servizi sostitutivi della mensa presso esercizi convenzionati (ristoranti, bar, supermercati, gastronomie). La disciplina è contenuta nell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR e, sotto il profilo della tracciabilità e dei requisiti di emissione, nel D.M. 122/2017.

Il buono pasto si rivolge ai lavoratori dipendenti (a tempo pieno o parziale) e, in alcune ipotesi, anche ai collaboratori coordinati e continuativi, purché il rapporto sia assimilato al lavoro dipendente ai fini fiscali. Non è obbligatorio, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato in azienda, ma è uno strumento contrattuale frequente perché consente di erogare un beneficio reale al dipendente con un costo netto contenuto per l’impresa.

I requisiti fissati dal D.M. 122/2017 prevedono che ciascun buono riporti la data di emissione, l’indicazione del valore facciale e la sottoscrizione (anche elettronica) del titolare, oltre al divieto di cessione, monetizzazione e commercializzazione; è invece consentito l’utilizzo cumulato fino a un massimo di 8 buoni per singola transazione.

Buoni pasto cartacei e buoni pasto elettronici

La distinzione tra le due forme non è solo logistica, ma fiscale. I buoni pasto cartacei sono titoli stampati su supporto fisico, da consegnare interi all’esercente al momento del pagamento; quelli elettronici sono caricati su una card prepagata, utilizzabile presso terminali POS dedicati.

Le differenze principali riguardano:

  • la soglia di esenzione, più alta per gli elettronici (10 euro contro 4 euro);
  • la cumulabilità in un’unica transazione (fino a un massimo di 8 unità ai sensi dell’art. 4 del D.M. 122/2017): vale per entrambi i formati, ma sui buoni elettronici è gestita in automatico dal POS, mentre per i cartacei richiede la consegna fisica all’esercente;
  • la tracciabilità, con vantaggi sia in termini di controllo aziendale sia di accettazione presso gli esercenti convenzionati;
  • la sicurezza: i buoni elettronici sono nominativi e non cedibili, requisito sempre più richiesto in sede di verifica.

A parità di costo aziendale, la versione elettronica è oggi quella consigliata nella quasi totalità dei casi, a maggior ragione dopo l’aumento della soglia di esenzione a 10 euro.

 

Le soglie di esenzione 2026

Quanto sono esenti per il dipendente

Il regime di esenzione previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c) TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), fissa due soglie distinte di valore facciale giornaliero:

  • buoni pasto cartacei: esenzione fino a 4,00 euro al giorno (soglia invariata);
  • buoni pasto elettronici: esenzione fino a 10,00 euro al giorno (in vigore dal 1° gennaio 2026, in precedenza 8,00 euro).

L’esenzione opera per ciascun giorno di effettiva prestazione lavorativa: non spettano buoni nei giorni di assenza, ferie, malattia o festività non lavorate. Eventuali buoni erogati senza prestazione corrispondente possono essere riqualificati come retribuzione e tassati di conseguenza.

Quando il valore facciale supera la soglia, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e diventa imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini contributivi. Per esempio, un buono pasto elettronico da 12 euro genera 10 euro esenti e 2 euro tassati come ordinaria retribuzione.

Confronto fra il vecchio e il nuovo plafond

Per cogliere l’impatto pratico del nuovo limite, si consideri un dipendente con 220 giorni lavorativi annui:

  • plafond annuo esente con soglia 8 euro: 1.760 euro;
  • plafond annuo esente con soglia 10 euro: 2.200 euro;
  • differenza: 440 euro netti in più all’anno, completamente esenti da imposte e contributi.

Per l’azienda, lo stesso aumento di valore non comporta oneri contributivi aggiuntivi: il maggior costo è solo il valore facciale, integralmente deducibile dal reddito d’impresa.

Trattamento contributivo INPS

Entro le soglie di esenzione, il buono pasto non concorre al reddito ai sensi della disciplina contributiva INPS e non è soggetto a contributi previdenziali. Inoltre, i buoni pasto non rilevano ai fini del calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., in quanto non costituiscono retribuzione. Si tratta di un punto di rilievo per la pianificazione del costo del lavoro: ogni euro erogato come buono pasto entro soglia è “netto” anche per l’azienda, che non sostiene oneri previdenziali aggiuntivi.

 

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I vantaggi fiscali per l’azienda

Deducibilità integrale

Per l’azienda, i buoni pasto rappresentano una spesa interamente deducibile dal reddito d’impresa. La deduzione opera senza i limiti percentuali tipici di altre voci (come, per esempio, le spese di rappresentanza o le spese alberghiere e di ristorazione, deducibili solo al 75% ai sensi dell’art. 109, c. 5, TUIR). La voce confluisce tra le spese per il personale e abbatte sia la base imponibile IRES sia, nei limiti della disciplina vigente, quella IRAP.

Per gli imprenditori interessati alla differenza tra deducibilità e detraibilità in ambito aziendale si rimanda alla guida fiscale dedicata.

Nessun contributo previdenziale

Come detto, i buoni pasto entro soglia non sono soggetti a contributi INPS a carico azienda e a carico dipendente. Considerando che la contribuzione complessiva sul lavoro dipendente si attesta indicativamente intorno al 38-40% del costo aziendale (oneri INPS, INAIL e altri contributi minori), l’impatto è significativo: un’azienda che eroga buoni pasto per 1.500 euro annui per dipendente “risparmia” circa 600 euro di contributi rispetto a un equivalente aumento di stipendio lordo. Si tratta di un valore indicativo: l’effetto contributivo concreto varia in base al CCNL applicato e alla classe di rischio INAIL.

Nessun impatto sul TFR

I buoni pasto, non rientrando nella retribuzione ai fini fiscali e contributivi, non entrano nel calcolo del TFR. Anche su questo fronte si genera un risparmio aziendale rispetto a una retribuzione tradizionale, perché ogni euro di stipendio lordo accantonato come TFR rappresenta un costo differito in capo al datore di lavoro.

 

Buoni pasto, fringe benefit e welfare aziendale

Differenze e cumulabilità

I buoni pasto non rientrano nella categoria dei fringe benefit in senso stretto, ma seguono una disciplina autonoma all’interno dell’art. 51 TUIR. Questo significa che le soglie dei buoni pasto e quelle dei fringe benefit sono distinte e cumulabili: l’azienda può erogare entrambi gli strumenti senza che uno eroda la capienza dell’altro.

Allo stesso modo, i buoni pasto sono compatibili con altri istituti di welfare: premio di risultato, polizze sanitarie aziendali, contributi a fondi di previdenza complementare, rimborsi spese asili nido. Una pianificazione coordinata di questi strumenti consente di costruire un pacchetto retributivo efficiente, dove ogni voce contribuisce a ridurre il cuneo fiscale e contributivo.

Confronto sintetico

Per orientarsi nella scelta tra le diverse forme di benefit, è utile considerare alcuni elementi di confronto:

  • i buoni pasto sono legati alla giornata di prestazione effettiva, quindi proporzionali al lavoro svolto;
  • i fringe benefit (auto, alloggio, prestiti agevolati) hanno un valore convenzionale spesso più elevato ma soglie di esenzione più rigide;
  • il welfare aziendale strutturato (piani flessibili) consente al dipendente di scegliere come utilizzare un budget assegnato, con vantaggi fiscali analoghi a quelli dei buoni pasto.

 

Errori frequenti e cose da evitare

Cosa non fare con i buoni pasto

Anche su uno strumento apparentemente semplice, le verifiche fiscali rilevano alcune criticità ricorrenti. I principali errori da evitare sono:

  • erogare buoni pasto in giorni di assenza, ferie o malattia, con conseguente riqualificazione come reddito imponibile;
  • consegnare buoni pasto cartacei senza nominativo, senza data di emissione o senza sottoscrizione del titolare, in violazione dei requisiti del D.M. 122/2017;
  • consentire la cessione dei buoni a terzi (la cedibilità è esplicitamente vietata);
  • superare la soglia giornaliera senza assoggettare a tassazione l’eccedenza;
  • utilizzare i buoni pasto come strumento sostitutivo della retribuzione, anziché integrativo, esponendosi al rischio di riqualificazione contributiva.

Una corretta gestione documentale, accompagnata dalla scelta di un emettitore autorizzato e da un controllo periodico sulle policy aziendali, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni in sede di verifica.

 

Conclusioni

I buoni pasto aziendali confermano nel 2026 il proprio ruolo di strumento di welfare tra i più semplici e fiscalmente efficienti, nonché uno degli strumenti più efficaci per ridurre il cuneo fiscale a parità di valore percepito dal dipendente. La combinazione tra deducibilità integrale per l’azienda, esenzione fiscale e contributiva entro soglia per il dipendente e assenza di impatto sul TFR ne fa un’alternativa concreta a un equivalente aumento di retribuzione lorda.

L’innalzamento della soglia di esenzione dei buoni elettronici a 10 euro al giorno rende lo strumento ancora più attraente: per un dipendente full time, il plafond annuo esente arriva a oltre 2.200 euro, completamente esenti da IRPEF e contributi. La scelta naturale, quindi, è quella dei buoni elettronici allineati al nuovo limite, eventualmente integrati con altri strumenti di welfare e con i fringe benefit nei limiti delle rispettive soglie.

Il vero punto, però, non è “se” introdurre i buoni pasto, ma come inserirli in una strategia complessiva di ottimizzazione del costo del lavoro e di pianificazione fiscale. La differenza la fa la regia complessiva: scegliere quali strumenti adottare, in che mix e con quali ricadute sul medio periodo, anche in vista di eventuali modifiche normative. Per una valutazione su misura della propria realtà aziendale è opportuno il confronto con i professionisti di Metatasse, che possono inserire i buoni pasto all’interno di un piano fiscale complessivo.

 

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FAQ – Buoni pasto aziendali

Qual è la soglia di esenzione dei buoni pasto nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026, la soglia è di 4,00 euro al giorno per i buoni pasto cartacei e di 10,00 euro al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente concorre al reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a IRPEF e contributi.

I buoni pasto sono deducibili al 100%?

Sì. Per l’azienda i buoni pasto sono interamente deducibili dal reddito d’impresa, senza i limiti previsti per le spese di rappresentanza o per le spese alberghiere e di ristorazione (deducibili al 75%).

Spettano anche nei giorni di smart working?

Sì, purché vi sia effettiva prestazione lavorativa. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito espressamente con la Risposta a interpello n. 123 del 22 febbraio 2021: il diritto al buono pasto è legato alla giornata lavorata, indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.

I buoni pasto si possono cumulare con i fringe benefit?

Sì. Le soglie dei buoni pasto e quelle dei fringe benefit sono distinte e operano su capienze separate. L’azienda può erogare entrambi senza erodere la capienza dell’altro.

Conviene scegliere i buoni pasto cartacei o elettronici?

Nella quasi totalità dei casi conviene la versione elettronica: la soglia di esenzione 2026 è più che doppia (10 euro contro 4), la tracciabilità è maggiore e la cumulabilità in unica transazione (fino a 8 buoni) è gestita direttamente dal POS dell’esercente.

 

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate alla normativa vigente al 6 maggio 2026 e hanno finalità divulgativa: non costituiscono consulenza fiscale individuale. Per valutazioni specifiche è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in pianificazione fiscale e welfare aziendale.

 


Nei prossimi articoli esploreremo ulteriori strumenti di welfare aziendale e di ottimizzazione fiscale del costo del lavoro, continuate a seguirci per ogni aggiornamento!