Con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, l’Italia ha introdotto il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, un’evoluzione del precedente piano Transizione 4.0. L’obiettivo è duplice: favorire la digitalizzazione delle imprese e, al tempo stesso, accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo. Si tratta di una misura strategica, finanziata con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che coniuga innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
Il credito d’imposta 5.0 non è un semplice incentivo, ma un vero e proprio strumento di politica industriale volto a spingere le imprese verso una transizione integrata, dove automazione e sostenibilità procedono di pari passo. Le imprese che investono in tecnologie digitali e, contestualmente, migliorano la propria efficienza energetica possono accedere a crediti d’imposta fino al 45%, in base al livello di risparmio conseguito.
In questa guida analizziamo nel dettaglio come funziona il credito d’imposta Transizione 5.0, chi può beneficiarne, quali investimenti sono agevolabili, come si calcolano le aliquote e quali sono gli adempimenti necessari per non perdere il diritto all’agevolazione.
Cos’è il credito d’imposta Transizione 5.0
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è un incentivo fiscale rivolto alle imprese che investono in beni materiali e immateriali finalizzati alla riduzione dei consumi energetici o all’aumento dell’efficienza produttiva. Introdotto dall’art. 38 del Decreto-Legge 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024, mira a sostenere le imprese che adottano modelli produttivi digitali e sostenibili.
L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e copre sia l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, attrezzature) sia software, sistemi e piattaforme digitali connessi alla gestione e all’efficienza energetica.
Obiettivo della misura
Il piano Transizione 5.0 si differenzia dal 4.0 per la sua impostazione energetica e ambientale. Non basta più automatizzare i processi: gli investimenti devono dimostrare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% sul totale dell’azienda o del 5% sul singolo processo produttivo.
La misura punta quindi a:
- incentivare la digitalizzazione dei processi industriali;
- ridurre i consumi e le emissioni di CO₂;
- promuovere la formazione del personale sulle competenze green e digitali;
- migliorare la competitività delle imprese italiane sul mercato europeo.
Soggetti beneficiari del Credito d’imposta 5.0
Possono accedere al credito d’imposta Transizione 5.0 tutte le imprese residenti in Italia (micro, piccole, medie e grandi), a prescindere da forma giuridica, settore e regime contabile, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, purché siano rispettati i requisiti sotto indicati e gli interventi determinino la riduzione dei consumi energetici prevista dalla misura.
Requisiti soggettivi (chi può accedere)
- Regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa (DURC e adempimenti fiscali in regola).
- Assenza di stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 (salvo specifiche eccezioni previste dal quadro temporaneo o da norme speciali).
- Osservanza della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi in materia ambientale.
- Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm): gli investimenti non devono arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali europei; è richiesta idonea autodichiarazione/asseverazione e, ove applicabile, tracciabilità dei costi “verdi”.
Requisiti oggettivi (condizioni sul progetto)
- Investimenti riconducibili alle categorie agevolabili (beni materiali/immateriali 4.0, sistemi di monitoraggio e gestione energetica, autoproduzione da FER, formazione 5.0) e interconnessione ove prevista.
- Riduzione dei consumi energetici minima: almeno 3% sull’intera unità produttiva interessata o 5% sul processo coinvolto (con successiva verifica ex post del risultato).
- Tracciabilità e separazione dei costi ammissibili nel piano d’investimento, con adeguata documentazione tecnica e contabile.
Soggetti esclusi e cause ostative
- Imprese in liquidazione volontaria o coatta, in procedura concorsuale o con piani di ristrutturazione che impediscano nuovi aiuti.
- Soggetti destinatari di ordini di recupero di aiuti di Stato incompatibili non rimborsati o depositati.
- Imprese con condanne definitive per gravi reati tributari, in materia di sicurezza, ambiente o corruzione (ove rilevanti ai fini dell’accesso agli aiuti), nonché soggetti colpiti da sanzioni interdittive.
- Progetti che non garantiscono il DNSH o che non rispettano le prescrizioni ambientali e autorizzative.
Verifiche e conformità
- Perizia/asseverazione ex ante sull’idoneità tecnica dei beni e sulla stima del risparmio energetico; perizia ex post a fine lavori per certificare i risultati conseguiti. Queste perizie devono essere rilasciate da soggetti indipendenti e qualificati (ingegneri, periti industriali iscritti agli albi professionali o EGE certificati), che ne attestano la veridicità e rispondono legalmente delle dichiarazioni rese; una procedura che il pool di Metatasse è in grado di offrire.
- Istruttoria GSE (tramite piattaforma dedicata) per il riconoscimento del credito e monitoraggio dei target energetici.
- Conservazione di perizie, dichiarazioni del fornitore, documenti contabili, comunicazioni GSE/MIMIT, nonché tracciabilità dei flussi di spesa.
Nota pratica: l’ammissibilità non dipende dalla dimensione o dal settore, ma dalla sostanza tecnica del progetto (riduzione misurabile dei consumi) e dalla piena compliance fiscale, contributiva, ambientale e di sicurezza.
È fondamentale l’invio di una comunicazione preventiva al GSE, prima dell’avvio dell’investimento, per prenotare il credito d’imposta in base alle risorse disponibili e ottenere l’approvazione preliminare dell’ammissibilità del progetto. Il credito è utilizzabile solo in compensazione tramite F24, a partire dall’anno di interconnessione.
Investimenti agevolabili nel Credito d’imposta 5.0
Il credito d’imposta 5.0 premia le imprese che investono in tecnologie digitali e sostenibili, a condizione che gli interventi comportino una riduzione effettiva dei consumi energetici misurabile, addizionale e attribuibile agli investimenti realizzati. Il risparmio va determinato su una baseline energetica coerente (di norma i dodici mesi antecedenti l’investimento, depurata da anomalie e variazioni di mix produttivo) e verificato con metodologie riconosciute (ad es. UNI CEI EN 16247, IPMVP) attraverso un sistema di misura e monitoraggio (contatori dedicati, EMS, data logger) adeguato a tracciare i kWh risparmiati.
Beni materiali e immateriali 4.0, software ed energia rinnovabile
Rientrano tra gli investimenti agevolabili:
- Beni materiali nuovi di cui all’Allegato A della Legge 232/2016 (macchine utensili e operatrici, robot collaborativi, sistemi di movimentazione e magazzino automatizzati, sensori e dispositivi IoT, apparecchiature con controllo per mezzo di CNC/PLC), a condizione che rispettino i requisiti 4.0: interconnessione ai sistemi informativi aziendali, integrazione automatizzata con la logistica/fabbrica, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, telemanutenzione/telediagnosi, tracciabilità e monitoraggio continuo.
- Beni immateriali dell’Allegato B (software, piattaforme e applicativi) funzionali alla trasformazione digitale: MES, SCADA, PLM, ERP, APS, sistemi di manutenzione predittiva, soluzioni AI/analytics per l’ottimizzazione energetica, Energy Management System (anche in ottica ISO 50001) e software per l’interconnessione e la raccolta dati energetici di campo.
- Impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (FER), in primis fotovoltaici a servizio dell’unità produttiva, inclusi componenti elettrici, quadri, sistemi di controllo e sistemi di accumulo ove necessari all’integrazione con i processi. Gli impianti devono essere dimensionati in coerenza con i fabbisogni e connessi ai processi produttivi; sono ammessi gli interventi di revamping e potenziamento se tracciabile il delta di efficienza.
- Formazione 5.0: spese per la riqualificazione del personale sull’uso efficiente delle tecnologie e sulla gestione energetica (piani formativi, docenze, piattaforme e‑learning, consulenze metodologiche), purché coerenti con il progetto e rendicontate (ore, partecipanti, obiettivi, output attesi).
Attenzioni operative: sono in linea di principio esclusi i beni usati, le spese ordinarie di manutenzione non connesse alla trasformazione digitale/energetica e i beni non interconnessi quando richiesto. È fondamentale conservare schede tecniche/Allegato A‑B, dichiarazioni del fornitore e log di interconnessione.
Condizioni tecniche e soglie minime di risparmio
Per accedere all’agevolazione, l’impresa deve dimostrare che gli investimenti consentono una riduzione minima dei consumi energetici pari a:
- 3% rispetto ai consumi energetici complessivi dell’unità produttiva interessata dall’investimento; oppure
- 5% rispetto al singolo processo produttivo coinvolto.
Come si misura il risparmio
- Si definisce una baseline (kWh/anno) dell’unità o del processo, normalizzata per fattori esogeni (giorni operativi, grado di saturazione impianti, condizioni climatiche per HVAC/termici).
- Si installano misure dedicate (contatori certificati, sottocontatori su linee/utenze energivore) e un sistema EMS per il tracciamento continuo.
- Si individuano KPI energetici (es. kWh per unità prodotta, kWh per ciclo, kWh/m² climatizzati) e si applicano metodologie IPMVP (opzioni A/B/C/D) o standard UNI CEI EN 16247.
- Il risparmio è riconosciuto al netto di variazioni di volumi, mix prodotto, orari e manutenzioni straordinarie non imputabili al progetto.
Certificazioni e soggetti abilitati
Le verifiche sono effettuate da tecnici abilitati/indipendenti (ingegneri, EGE ai sensi della UNI CEI 11339, ESCO certificate UNI CEI 11352, organismi accreditati), attraverso una certificazione ex ante ed ex post. In particolare:
- la perizia ex ante attesta conformità 4.0/5.0 dei beni, metodologia di misura, baseline e stima del risparmio atteso;
- la perizia ex post certifica il risultato conseguito (kWh, tCO₂ evitate) e la persistenza delle condizioni di interconnessione/integrazione.
Per investimenti di importo significativo può essere richiesta perizia giurata; in ogni caso, la piattaforma GSE svolge controlli documentali e di coerenza tecnica prima del riconoscimento del credito.
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Le nove aliquote del credito d’imposta 5.0
Il sistema di agevolazione del credito d’imposta Transizione 5.0 si basa su nove aliquote differenziate, determinate congiuntamente dalla fascia di investimento e dal livello di risparmio energetico raggiunto. Le percentuali di credito spettanti variano dunque sia in funzione dell’importo dell’investimento effettuato sia dei risultati conseguiti in termini di efficienza energetica.
Aliquote per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 45% di credito se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia, riducendo i consumi di oltre il 10% per l’unità produttiva o oltre il 15% per il processo produttivo.
- 40% di credito se il risparmio energetico si colloca nella seconda fascia, con una riduzione tra il 6% e il 10% per l’unità produttiva o tra il 10% e il 15% per il processo.
- 35% di credito se il risparmio energetico rientra nella prima fascia, con una riduzione tra il 3% e il 6% per l’unità produttiva o tra il 5% e il 10% per il processo.
Aliquote per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 25% di credito se il risparmio energetico supera il 10% per l’unità produttiva o il 15% per il processo produttivo.
- 20% di credito se la riduzione dei consumi si colloca tra il 6% e il 10% per l’unità produttiva o tra il 10% e il 15% per il processo.
- 15% di credito se il risparmio energetico rientra nella prima fascia, con una riduzione tra il 3% e il 6% per l’unità produttiva o tra il 5% e il 10% per il processo.
Aliquote per investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro
- 15% di credito se il risparmio energetico è superiore al 10% per l’unità produttiva o al 15% per il processo.
- 10% di credito se la riduzione dei consumi si colloca tra il 6% e il 10% per l’unità produttiva o tra il 10% e il 15% per il processo.
- 5% di credito se il risparmio energetico è compreso tra il 3% e il 6% per l’unità produttiva o tra il 5% e il 10% per il processo.
L’agevolazione premia quindi le imprese più virtuose dal punto di vista energetico e si riduce progressivamente per gli investimenti di maggiore entità. Il credito d’imposta viene applicato sull’importo complessivo dell’investimento agevolabile e può raggiungere, nei casi più favorevoli, fino al 45% del valore investito.
Esempio pratico
Un’impresa che investe 2 milioni di euro in macchinari digitali e consegue una riduzione dei consumi del 7% potrà accedere a un credito pari al 40%, ossia 800.000 euro da utilizzare in compensazione.
Se invece l’investimento fosse di 12 milioni di euro, con la stessa efficienza, l’aliquota applicabile scenderebbe al 10%, per un credito complessivo di 1,2 milioni di euro.
Procedura e adempimenti
L’accesso al credito d’imposta 5.0 è subordinato a una procedura rigorosa di verifica e certificazione. Le imprese devono seguire una sequenza ben definita di passaggi per poter usufruire dell’incentivo.
1. Certificazione ex ante
Prima di avviare gli investimenti, occorre ottenere una perizia tecnica che attesti la conformità dei beni e la previsione di risparmio energetico. Tale documento deve essere redatto da un tecnico abilitato o da un organismo di valutazione accreditato.
2. Domanda al GSE
La richiesta di accesso all’incentivo va inviata tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il GSE verifica la documentazione e comunica l’esito all’impresa e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
3. Certificazione ex post
A conclusione degli investimenti, l’impresa deve presentare una certificazione ex post che confermi il raggiungimento del risparmio energetico dichiarato. Solo dopo tale verifica il credito diventa effettivamente fruibile.
4. Utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno in cui gli investimenti sono stati realizzati e interconnessi, previa approvazione del GSE. Non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP.
Documentazione e controlli del Credito d’imposta 5.0
Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare:
- le certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
- la documentazione contabile e fiscale relativa agli investimenti;
- la comunicazione di riconoscimento del GSE;
- le dichiarazioni dei fornitori attestanti la conformità dei beni alle specifiche tecniche.
Il mancato rispetto di anche uno solo di questi adempimenti può comportare la revoca del credito e l’obbligo di restituzione delle somme con interessi e sanzioni.
Investimenti in formazione 5.0
Una quota significativa del piano riguarda la formazione dei lavoratori. Il credito 5.0, infatti, finanzia anche le spese sostenute per programmi di aggiornamento sulle competenze digitali e sulla gestione dell’efficienza energetica.
Sono ammissibili i costi relativi a:
- corsi di formazione interni o esterni;
- docenze specialistiche;
- piattaforme e-learning;
- consulenze per l’adozione di modelli produttivi sostenibili.
L’obiettivo è creare una cultura aziendale della sostenibilità, in cui la tecnologia non sia solo un mezzo produttivo, ma parte integrante di una strategia di crescita consapevole e duratura.
Vantaggi del credito d’imposta 5.0
Il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0 rappresenta un’evoluzione significativa delle precedenti misure industriali. Tra i principali vantaggi:
- incentiva la transizione energetica e digitale;
- offre aliquote fino al 45% per le imprese virtuose;
- agevola anche software, energia rinnovabile e formazione;
- permette di compensare le imposte senza limiti annuali;
- migliora la competitività e la reputazione ESG dell’impresa.
A differenza del piano 4.0, la misura 5.0 integra la dimensione ambientale nella strategia di innovazione, collegando l’efficienza energetica agli incentivi fiscali in modo strutturale e misurabile.
FAQ
Quali imprese possono beneficiare del credito d’imposta 5.0?
Tutte le imprese residenti in Italia, di qualsiasi dimensione e settore, purché in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e ambientali.
Il credito 5.0 sostituisce il piano Transizione 4.0?
No, lo integra. Le due misure possono coesistere: gli investimenti 5.0 devono rispettare anche i requisiti tecnici del 4.0 e dimostrare un risparmio energetico aggiuntivo.
Come si dimostra la riduzione dei consumi?
Attraverso una certificazione energetica ex ante e una verifica ex post rilasciate da un tecnico o ente accreditato, secondo le linee guida MIMIT e GSE.
Il credito è cumulabile con altri incentivi?
Sì, ma solo entro i limiti previsti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato. In particolare, può essere cumulato con incentivi regionali o con il credito per ricerca e sviluppo, purché non sugli stessi costi.
Conclusioni
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è una delle leve più ambiziose e strutturali della politica industriale italiana recente. Un’occasione per modernizzare il tessuto produttivo nazionale, riducendo al contempo l’impatto ambientale e promuovendo un modello di impresa più efficiente, sostenibile e competitivo.
Tuttavia, la complessità della normativa, la necessità di certificazioni tecniche e la corretta gestione degli adempimenti rendono indispensabile il supporto di esperti fiscali e tecnici qualificati. Affidarsi a professionisti specializzati consente di evitare errori formali, ottimizzare i benefici e garantire la conformità ai requisiti previsti.
Investire oggi nella Transizione 5.0 non significa solo innovare: significa costruire il futuro dell’impresa su basi più solide, intelligenti e sostenibili.
Nei prossimi articoli esploreremo ulteriormente ogni aspetto della pianificazione fiscale, continuate a seguirci per ogni dettaglio e aggiornamento!
Foto di Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/it-it/foto/mano-tavolo-tenendo-carta-6863325/

