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SRL e la trasparenza fiscale

Il regime di trasparenza fiscale permette alle società di capitali di trasferire l’imposizione fiscale sul reddito d’impresa ai soci in base alle loro quote di partecipazione. Questo avviene indipendentemente dalla percezione effettiva dei profitti corrispondenti.

L’articolo 116 del TUIR tratta in particolare il regime di “piccola trasparenza” dedicato alle Srl con una base azionaria ristretta. Lo scopo principale di questa normativa è evitare la doppia imposizione sugli utili societari, tassando il reddito prima alla società e poi ai soci.

Questo regime di trasparenza fiscale è applicabile:

-Società di capitali partecipate da altre società di capitali: Il reddito viene tassato ai fini IRES solo alla società che detiene la partecipazione.

– Srl a ristretta base proprietaria: La disciplina si applica a società con massimo 10 soci (o 20 nel caso di società cooperative) e con ricavi non superiori ai limiti stabiliti per gli studi di settore/Isa. In questo caso, il reddito viene tassato ai soci per trasparenza.

Regime della “piccola” trasparenza

Le Srl interamente detenute da persone fisiche con un massimo di 10 soci (o 20 per le cooperative) possono optare per il regime della piccola trasparenza fiscale. L’ammontare delle quote non influisce sulla decisione, solo il numero dei soci. Anche un’unica persona fisica socia può optare per questo regime.

La conformità ai requisiti  deve essere mantenuta per l’intero periodo di vigenza del regime. Se i soci non sono residenti in Italia, l’opzione è consentita a condizione che non vi siano obblighi di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

L’opzione per la trasparenza è esclusa se la società partecipata supera i limiti di ricavi per l’applicazione degli Isa o se è coinvolta in procedure concorsuali. La revoca dal regime di trasparenza avviene dal periodo d’imposta successivo al superamento delle soglie di ammissione.

Esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

L’opzione per il regime di trasparenza fiscale dura tre esercizi e si rinnova automaticamente per altri trienni, salvo revoca. La società partecipata e ciascuno dei soci devono esprimere chiaramente la volontà di avvalersi del regime, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate.

La società deve presentare la comunicazione nel Modello Redditi SC. La comunicazione include l’esercizio, la revoca o la conferma dell’opzione.

Imputazione dei redditi

Il reddito viene imputato nei periodi d’imposta delle società partecipanti, corrispondente alla chiusura dell’esercizio della società partecipata. Le perdite fiscali della società partecipata vengono distribuite ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione e limitatamente alla quota del patrimonio netto contabile.

I soci devono riportare i dati della società trasparente nella Sezione II del Quadro RH del Modello Redditi PF, indicando la quota di reddito o perdita nel quadro RG o RF, a seconda che la partecipazione sia legata all’attività imprenditoriale o personale.

Con questo regime, le società possono gestire in modo più efficiente la tassazione dei loro utili, offrendo ai soci un metodo più equo di gestione delle imposte.


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