SRL e regime forfettario, possono davvero coesistere?

In sintesi: Avere una SRL in famiglia non fa perdere automaticamente il regime forfettario. La causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 scatta solo quando il forfettario controlla, anche indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla propria e le fattura prestazioni deducibili. Senza questi elementi, come chiarito dalla risposta a interpello n. 121 del 2019, non esiste alcun automatismo.

“Se apro una SRL e voglio coinvolgere i miei parenti nell’attività, perderanno sicuramente il regime forfettario.”

Questa è probabilmente una delle frasi che ascoltiamo più spesso durante gli incontri con imprenditori e professionisti.

È anche una delle convinzioni che, nella pratica, impedisce a molte imprese a prevalente composizione familiare di adottare strutture societarie più efficienti sotto il profilo fiscale, patrimoniale e organizzativo.

Il problema è che molto spesso questa affermazione viene data per scontata, senza che venga realmente verificata alla luce della normativa e della prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Eppure, la pianificazione fiscale non funziona per slogan ma studiando il singolo caso.

 

Qual è la norma?

Il dubbio nasce dall’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come modificato dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La disposizione prevede che non possano applicare il regime forfettario le persone fisiche che controllano direttamente od indirettamente una società a responsabilità limitata la quale esercita attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

 

Un caso realmente accaduto

Recentemente abbiamo assistito un imprenditore individuale operante nel settore dell’installazione di impianti di condizionamento e del commercio dei relativi ricambi.

L’azienda presentava alcune caratteristiche molto comuni:

  • fatturato superiore ai 250.000 euro;
  • elevato carico fiscale e contributivo;
  • attività svolta prevalentemente dal titolare;
  • figlio titolare di partita IVA in regime forfettario per l’attività di installazione di condizionatori;
  • moglie dipendente full time presso un supermercato e collaboratrice informale nell’azienda di famiglia;
  • assenza di strumenti di protezione patrimoniale;
  • marchio aziendale non valorizzato.

Dopo l’analisi preliminare il nostro Pool di Professionisti ha elaborato una pianificazione fiscale completa.

La strategia prevedeva:

  • il conferimento del ramo commerciale della vendita dei pezzi di ricambio B2B in una SRL;
  • il mantenimento dell’attività di installazione con la partita iva individuale;
  • il coinvolgimento del figlio nell’organizzazione aziendale come consigliere di amministrazione, pur mantenendo la partita iva individuale in regime forfettario percependo un compenso amministratore inferiore a 30.000 € lordi;
  • l’apertura da parte della moglie di una partita iva in regime forfettario con Codice Ateco: 82.10.00 per l’attività prestata a favore della ditta individuale del figlio, della S.r.l. e della ditta individuale del marito, sfruttando l’esclusione dalla gestione INPS commercianti ai sensi dell’art. 1, comma 202 e segg. della Legge 662/1996.

La scelta di mantenere il compenso del figlio al di sotto dei 30.000€ lordi, non era casuale, così come non lo era la scelta del codice Ateco per la ditta individuale della moglie. Per quanto riguarda il compenso amministratore del figlio si è scelto di mantenere un margine prudenziale rispetto alla causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della Legge n. 190/2014, il cui limite, per effetto dell’art. 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2025, è stato elevato a 35.000 euro. Per quanto riguarda la ditta individuale della moglie, consistendo nello svolgimento di servizi amministrativi, organizzativi e di supporto alle imprese del gruppo familiare, si è individuato il codice ATECO 82.10.00, in coerenza con le mansioni effettivamente svolte. Con una prudente pianificazione fiscale il codice ATECO non può essere scelto per convenienza, ma deve sempre rappresentare l’attività realmente esercitata.

Il risultato della simulazione era particolarmente interessante.

Il carico fiscale e contributivo complessivo sarebbe passato da circa il 50% a poco più del 20%, con un risparmio superiore a 20.000 euro annui.

 

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Poi è arrivato il dubbio

Durante il confronto con l’imprenditore è emersa un’obiezione.

“Se mio figlio mantiene la partita IVA in regime forfettario e contemporaneamente partecipa alla nuova organizzazione societaria, perderà sicuramente il regime agevolato in quanto controlla indirettamente la S.r.l. visto che io sono socio unico”

Ma è davvero così? La risposta come sempre in questi casi è “dipende”; bisogna esaminare il caso concreto, interrogando giurisprudenza, prassi e dottrina per verificare la presenza di casi simili. Nella pratica, il controllo non viene valutato esclusivamente guardando la visura camerale. Con la Circolare n. 9 del 2019, l’Agenzia delle Entrate richiama infatti l’art. 2359 c.c., secondo cui il controllo può essere:

  • diretto, mediante il possesso della maggioranza dei diritti di voto;
  • indiretto, quando il controllo viene esercitato attraverso società o familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • oppure derivare da una posizione di influenza dominante.

Non è quindi sufficiente verificare chi possiede formalmente le quote sociali: occorre analizzare la struttura complessiva dell’operazione.

 

Cosa dice realmente l’Agenzia delle Entrate

I nostri esperti dopo lunghe ricerche hanno trovato un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate; la Risposta ad Interpello n. 121 del 2019 affronta proprio una situazione di questo tipo.

L’Imprenditore come molti altri colleghi, si fermano alla prima parte della norma, secondo cui il controllo anche indiretto di una SRL che svolge attività riconducibili a quella che viene svolta con la propria partita iva forfettaria può determinare una causa ostativa ed il decadimento dal regime di vantaggio.

Ma leggendo integralmente il documento emerge qualcosa di molto diverso.

L’Agenzia chiarisce infatti che non basta la semplice coincidenza dell’attività svolta o del codice ATECO.

Occorre verificare concretamente l’intera operazione.

In particolare, assume rilievo il fatto che il contribuente in regime forfettario effettui prestazioni di servizi o cessioni di beni nei confronti della società controllata (anche indirettamente), consentendo a quest’ultima di dedurne i relativi costi.

In altre parole, non esiste alcun automatismo.

Ed è proprio qui che nasce l’equivoco. Molte operazioni vengono considerate impossibili semplicemente perché nessuno si prende il tempo di progettarle correttamente.

Una pianificazione fiscale non consiste nell’evadere le imposte, ma nel legittimo sfruttamento degli strumenti tributari e societari messi a disposizione dal legislatore, valutando preventivamente tutte le criticità. Il legislatore, infatti, mette a disposizione di tutti i contribuenti una serie di strumenti: spetta poi al singolo imprenditore adottare congiuntamente quelli che si adattano maggiormente alla propria attività.

Nel caso sopra descritto, il progetto era stato sviluppato proprio partendo dalle norme e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. L’implementazione del regime forfettario non era stata data per scontata, ma inserita all’interno di una struttura complessa studiata per rispettare i requisiti richiesti dalla legge.

 

Quando il progetto sarebbe stato davvero contestabile

È importante precisare che non tutte le strutture di questo tipo sono automaticamente corrette. Nel caso descritto, la progettazione è partita proprio dall’individuazione delle possibili criticità.

Ad esempio, la causa ostativa avrebbe potuto concretizzarsi se il figlio, mantenendo il regime forfettario, avesse iniziato a fatturare sistematicamente prestazioni di installazione alla SRL, consentendo a quest’ultima di dedurre tali costi, oppure se il codice ATECO fosse stato utilizzato solo formalmente senza corrispondere all’attività effettivamente esercitata.

È proprio questo il valore della pianificazione fiscale: individuare preventivamente i rischi e costruire una struttura che li eviti, anziché scoprirli dopo l’avvio dell’attività.

 

La lezione

Ogni anno migliaia di imprese rinunciano a strumenti perfettamente leciti di pianificazione fiscale perché qualcuno ha detto loro che “non si può fare”.

La domanda corretta non è mai:

“Si può fare?”

La domanda corretta è:

“Come deve essere progettata l’operazione affinché sia conforme alla normativa?”

La differenza tra queste due domande può valere decine di migliaia di euro ogni anno.

 

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FAQ – SRL e regime forfettario

Chi ha una SRL può avere anche una partita IVA in regime forfettario?

Sì, ma non sempre. La causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 scatta quando il contribuente controlla, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibili a quelle esercitate con la partita IVA forfettaria. Fuori da questa ipotesi la coesistenza è legittima.

Cosa si intende per controllo indiretto di una SRL?

Secondo l’art. 2359 del Codice Civile, richiamato dalla circolare n. 9 del 2019, il controllo può derivare dal possesso della maggioranza dei diritti di voto, dall’esercizio del controllo tramite altre società o familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) oppure da una posizione di influenza dominante.

Basta un codice ATECO diverso per evitare la causa ostativa?

No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non conta la semplice coincidenza formale del codice ATECO o dell’attività: occorre verificare l’operazione nel suo complesso, e in particolare se il forfettario fattura beni o servizi alla società controllata consentendole di dedurre i relativi costi.

Il figlio amministratore della SRL perde il regime forfettario?

Non automaticamente. Va verificata sia la causa ostativa sul controllo, sia quella prevista dalla lett. d-ter) sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, il cui limite è stato elevato a 35.000 euro dall’art. 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2025. Ogni situazione va valutata sul caso concreto.

Quanto si può risparmiare con una pianificazione fiscale di questo tipo?

Dipende dalla struttura di partenza. Nel caso descritto in questo articolo il carico fiscale e contributivo complessivo passava da circa il 50% a poco più del 20%, con un risparmio superiore a 20.000 euro annui. Il risultato va sempre calcolato sui numeri reali dell’impresa.

A chi conviene rivolgersi per valutare una struttura societaria familiare?

A un pool di professionisti in grado di analizzare insieme profilo fiscale, societario, contributivo e patrimoniale. Il team di Metatasse progetta l’operazione partendo dalle criticità, così da individuare in anticipo i rischi di contestazione anziché scoprirli dopo l’avvio dell’attività.

 

Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti al 5 agosto 2026, con particolare riferimento all’art. 1, comma 57, lett. d) e lett. d-ter), della Legge n. 190/2014, all’art. 1, comma 9, della Legge n. 145/2018, all’art. 1, comma 12, della Legge n. 207/2024, all’art. 1, comma 202 e seguenti, della Legge n. 662/1996, all’art. 2359 del Codice Civile, alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 e alla risposta a interpello n. 121 del 2019. Hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per individuare la strada più adatta alla tua attività è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in pianificazione fiscale e strutture societarie familiari.

 


Nei prossimi articoli vedremo come aprire una società e come costituire una holding di famiglia, continuate a seguirci per ogni aggiornamento!