In sintesi: Il patto di famiglia è il contratto con cui un imprenditore trasferisce l’azienda o le quote a uno o più discendenti. Si stipula per atto pubblico con il coniuge e tutti i legittimari, che gli assegnatari liquidano salvo rinuncia. Quanto ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione. Alle condizioni di legge il trasferimento dell’azienda non paga imposta di donazione, la liquidazione degli altri legittimari sì.
Il momento più delicato nella vita di un’impresa familiare non è la nascita, è il passaggio di consegne. Un imprenditore che vuole lasciare l’azienda al figlio che lavora con lui da anni si scontra con un problema che il diritto successorio pone e non risolve: finché la successione non si apre, ogni donazione resta esposta alle contestazioni degli altri eredi, e quando si apre è troppo tardi per rimediare. Il patto di famiglia nasce proprio per questo, ed è lo strumento che offre il grado più alto di stabilità tra quelli utilizzabili mentre l’imprenditore è ancora in vita e può decidere.
In questa guida vediamo che cos’è il patto di famiglia, chi deve firmarlo, come funziona la liquidazione dei figli che non ricevono l’azienda, quando il trasferimento non paga imposte e quali errori fanno decadere l’agevolazione o rendono nullo l’intero contratto.
Che cos’è il patto di famiglia e a che cosa serve davvero
La definizione sta nell’art. 768-bis del Codice Civile, introdotto dalla legge 14 febbraio 2006 n. 55: è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti. Il punto giuridicamente rilevante è che si tratta di una deroga espressa al divieto di patti successori dell’art. 458 c.c., il principio che vieta di disporre della propria successione prima che sia aperta.
La forma è vincolata: atto pubblico davanti al notaio a pena di nullità, secondo l’art. 768-ter c.c. Non esiste un patto di famiglia per scrittura privata, nemmeno autenticata.
L’effetto che rende lo strumento davvero efficace è però un altro, ed è scritto nel quarto comma dell’art. 768-quater c.c.: quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Tradotto in termini pratici, alla morte dell’imprenditore l’azienda attribuita con il patto non va conferita in collazione e non può essere colpita dall’azione di riduzione nei rapporti regolati dal patto.
Attenzione alla formula usata dal legislatore: la norma parla di quanto ricevuto dai contraenti, non dal solo assegnatario. Sono stabilizzate anche le somme e i beni che i fratelli ricevono a titolo di liquidazione, ed è la ragione per cui il patto conviene a tutti i partecipanti e non solo a chi prende l’azienda. Il limite, speculare, è che la protezione vale unicamente per chi ha firmato.
È un risultato che la donazione ordinaria non garantisce: il bene donato resta soggetto a collazione e ad azione di riduzione, che si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, e fino alla riforma del 2025 il donatario poteva essere chiamato a restituirlo in natura, libero da pesi e ipoteche.
Il quadro è cambiato con l’art. 44 della legge 2 dicembre 2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, che ha riscritto gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice Civile ed eliminato l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, superando la storica difficoltà di vendere o ipotecare un bene di provenienza donativa. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 e anche a quelle anteriori, salvo che entro il 18 giugno 2026 fosse stata notificata e trascritta la domanda di riduzione o l’atto di opposizione alla donazione: quel termine è ormai scaduto, quindi oggi la riforma è a regime.
La riforma ha quindi fortemente ridotto i rischi collegati alla successiva circolazione dei beni donati, ma non elimina la possibile esposizione del donatario nei confronti dei legittimari lesi. Il patto di famiglia conserva per questo una funzione di stabilizzazione più ampia nei rapporti familiari.
Chi deve partecipare al patto e cosa accade se manca un legittimario
Il primo comma dell’art. 768-quater c.c. è categorico: al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Significa il coniuge, tutti i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
La platea va fotografata al momento della stipula, non a quello della morte, ed è qui che nascono i problemi pratici. Nella prassi, la mancata adesione di uno dei legittimari attuali rende molto problematica la stipula di un patto destinato a produrre pienamente i suoi effetti di stabilizzazione. Le conseguenze giuridiche della mancata partecipazione restano tuttavia discusse.
Che cosa accade se un legittimario viene semplicemente dimenticato è invece una questione ancora aperta: la dottrina si divide tra chi sostiene la nullità del contratto, perché la partecipazione di tutti sarebbe elemento essenziale, e chi ritiene che si applichi soltanto l’art. 768-sexies c.c., cioè il diritto di credito di chi non ha partecipato. La Cassazione non si è pronunciata sul punto, e in un obiter dell’ordinanza n. 29506 del 2020 ha valorizzato il fatto che i legittimari siano stati messi in condizione di partecipare. È esattamente il motivo per cui la prassi notarile risolve il problema a monte, con la convocazione documentata di tutti i legittimari.
L’art. 768-sexies c.c. riguarda comunque i legittimari che non hanno partecipato al contratto: alla morte dell’imprenditore possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma corrispondente alla loro quota, aumentata degli interessi legali. Il caso tipico è quello del figlio nato dopo o del coniuge sopravvenuto per un matrimonio successivo, ma la lettera della norma non contiene alcuna qualificazione temporale.
Il capo V-bis prevede poi tre valvole di sicurezza che vale la pena conoscere prima di firmare:
- l’impugnazione per vizi del consenso, cioè errore, violenza e dolo, che l’art. 768-quinquies c.c. consente entro un anno;
- lo scioglimento o la modifica del patto, che l’art. 768-septies c.c. ammette con un nuovo contratto tra le stesse persone oppure per recesso, ma solo se il recesso era previsto nel contratto originario e viene esercitato con dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio;
- il tentativo obbligatorio di mediazione: l’art. 768-octies c.c. devolve preliminarmente le controversie sul patto agli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 5/2003, norma nel frattempo abrogata, e il rinvio va oggi letto come riferito agli organismi iscritti nel registro del D.Lgs. 28/2010. I patti di famiglia rientrano da sempre tra le materie a mediazione obbligatoria, oggi elencate nell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dopo il riordino della riforma Cartabia: la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Come si liquidano i figli che non ricevono l’azienda
Il secondo comma dell’art. 768-quater c.c. stabilisce che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima previste dagli artt. 536 e seguenti del Codice Civile. La regola è quindi il pagamento di una somma di denaro; le parti possono però convenire che la liquidazione avvenga, totalmente o parzialmente, in natura: immobili, polizze, quote di altre società, strumenti finanziari.
Il terzo comma aggiunge due precisazioni operative importanti. La prima: quanto ricevuto dai non assegnatari viene imputato alle loro quote di legittima secondo il valore attribuito nel contratto, e beneficia degli effetti di stabilizzazione previsti dal patto. La seconda: l’assegnazione può avvenire anche con un contratto successivo, purché sia espressamente dichiarato collegato al primo e vi intervengano gli stessi soggetti o i loro successori. È la via che si usa quando la liquidità per liquidare i fratelli non c’è subito.
Tutto ruota attorno a un numero: il valore dell’azienda al momento del patto. Sopravvalutarla significa caricare l’assegnatario di liquidazioni insostenibili; sottovalutarla significa creare un vizio che i fratelli potranno contestare. Per questo il patto di famiglia si costruisce sempre a partire da una valutazione documentata dell’azienda, non da una stima di comodo.
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Il trattamento fiscale: quando il trasferimento è esente dall’imposta di donazione
La norma da conoscere è l’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), riscritto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto sulle successioni aperte e sugli atti stipulati dal 1° gennaio 2025. Nella formulazione vigente, i trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, aventi a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni, non sono soggetti all’imposta.
L’esenzione non è automatica. Le condizioni cambiano a seconda di che cosa si trasferisce:
- azienda o ramo d’azienda: gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno cinque anni dal trasferimento;
- quote e azioni di società di capitali e degli altri soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lettera a, del TUIR, quindi anche cooperative e società di mutua assicurazione: il trasferimento deve consentire di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile, cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, oppure di integrare un controllo già esistente; il controllo va poi mantenuto per cinque anni;
- controllo effettivo e non soltanto formale: in ogni caso il controllo attribuito deve essere sostanziale. Con le risposte n. 115 e n. 116 del 4 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha valorizzato l’effettività del passaggio generazionale e con la risposta n. 143 del 2026 ha escluso l’esenzione in un caso in cui il beneficiario disponeva formalmente della maggioranza dei voti, mentre il disponente conservava diritti particolari e prerogative statutarie idonee a limitare concretamente il controllo della società;
- altre quote sociali: la categoria comprende le partecipazioni in società di persone, comprese le società semplici. Qui la norma richiede che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per almeno cinque anni, senza obbligo di proseguire l’attività e senza requisito di controllo;
- in tutti i casi: gli aventi causa devono rendere, contestualmente all’atto, una dichiarazione espressa di impegno a rispettare la condizione quinquennale.
Il decreto ha esteso l’agevolazione anche alle quote e azioni di società residenti in Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle stesse condizioni previste per le società italiane. L’Agenzia delle Entrate ha commentato in via generale la riforma del Testo Unico con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, mentre sui profili specifici del patto di famiglia è intervenuta con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025.
Un chiarimento utile riguarda il caso in cui i figli siano più di uno e li si voglia trattare allo stesso modo. Frazionare le quote in modo che nessuno raggiunga il controllo fa perdere il beneficio, ma la partecipazione di controllo può essere trasferita in comproprietà a più discendenti: l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, riconosce l’esenzione a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 del Codice Civile, che dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
Sul piano civilistico si muove nella stessa direzione la sentenza della Corte di Cassazione n. 4376 del 26 febbraio 2026: il patto di famiglia è configurabile anche quando i discendenti sono già soci della società e anche quando il trasferimento delle partecipazioni è soltanto parziale, perché ciò che conta è la funzione concreta dell’operazione, cioè realizzare un riassetto stabile della proprietà per la continuità dell’impresa. La stessa pronuncia ricorda però che, una volta qualificata l’operazione come patto di famiglia, la mancanza dell’atto pubblico ne comporta la nullità.
Se l’azienda trasferita comprende immobili, sul trasferimento agevolato non sono dovute né l’imposta ipotecaria né quella catastale, nemmeno in misura fissa: l’art. 1, comma 2, e l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 347/1990 escludono da imposta le formalità e le volture relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del Testo Unico. L’esclusione riguarda però il solo trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni: se la liquidazione avviene in natura mediante immobili, tali attribuzioni restano soggette all’imposta di donazione e alle imposte ipotecaria e catastale secondo il regime applicabile al singolo trasferimento, fatte salve eventuali agevolazioni.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio: l’imposta torna dovuta in misura ordinaria, con la sanzione amministrativa dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi di mora dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Fuori dall’esenzione si applicano le aliquote ordinarie: 4% oltre una franchigia di 1 milione di euro per il coniuge e i parenti in linea retta, 6% oltre 100.000 euro per i fratelli e le sorelle, 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, 8% per tutti gli altri soggetti. La franchigia sale a 1,5 milioni di euro per i beneficiari con disabilità grave.
Come si tassa la somma pagata ai fratelli
È il punto su cui si gioca la convenienza dell’intera operazione, perché la liquidazione ai legittimari non assegnatari non gode dell’esenzione del comma 4-ter e va tassata a sé. La base normativa è l’art. 58, comma 1, del Testo Unico: l’onere che grava sulla donazione, quando comporta una prestazione a favore di terzi determinati, si considera donazione a favore del beneficiario. È lo schema della donazione modale, ed è la ragione tecnica per cui conta il rapporto tra il disponente e il legittimario e non quello tra fratelli.
Con l’ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018 la Corte di Cassazione aveva qualificato quella liquidazione come una donazione tra fratelli, con applicazione dell’aliquota del 6% e della franchigia di soli 100.000 euro. Con l’ordinanza n. 29506 del 24 dicembre 2020 la stessa Corte ha cambiato orientamento: la somma pagata dall’assegnatario è stata ricondotta a una liberalità dello stesso disponente a favore del legittimario non assegnatario, realizzata attraverso l’onere posto a carico dell’assegnatario. La conseguenza pratica è rilevante, perché si applicano l’aliquota e la franchigia del rapporto tra genitore e figlio, quindi 4% oltre 1 milione di euro invece del 6% oltre 100.000 euro.
Sul criterio di determinazione di aliquota e franchigia la questione può dirsi chiusa a favore del contribuente. La Cassazione ha confermato il proprio orientamento con le ordinanze n. 19561 del 17 giugno 2022 e n. 19627 del 16 luglio 2024, e l’Agenzia delle Entrate vi si è allineata con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, superando la posizione che aveva assunto nel 2008: aliquota e franchigia si determinano tenendo conto del rapporto di parentela o coniugio tra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Resta aperto un altro fronte, di cui è bene essere consapevoli: se la liquidazione è qualificata come liberalità del disponente ai fini di aliquota e franchigia, parte della dottrina osserva che per coerenza dovrebbe rientrare anche nell’esenzione del comma 4-ter, che invece l’Agenzia continua a riferire al solo trasferimento all’assegnatario. È un’asimmetria criticata e su cui si invoca un intervento del legislatore, ma allo stato la liquidazione resta imponibile. Per questo il patto di famiglia va costruito con un consulente fiscale prima ancora che dal notaio, quantificando l’impatto della liquidazione nella specifica situazione familiare.
Patto di famiglia, donazione e holding a confronto
Il patto di famiglia non è l’unico strumento del passaggio generazionale, ed è utile capire che cosa fa meglio degli altri e che cosa non fa affatto.
- Rispetto alla donazione semplice. Dopo la riforma del 2025 la provenienza donativa è diventata meno problematica per la successiva circolazione dei beni, perché la tutela del legittimario leso si concentra ormai sul piano patrimoniale. La donazione, però, non offre la stessa stabilizzazione dei rapporti tra legittimari garantita dal patto di famiglia: il donatario resta esposto alle conseguenze dell’azione di riduzione.
- Rispetto alla holding di famiglia. La holding separa la proprietà dal governo dell’impresa e permette di distribuire quote ai figli mantenendo il controllo, ma da sola non chiude i conti con i legittimari. Le due soluzioni non sono alternative: nella pratica si costituisce la holding e la si trasferisce con un patto di famiglia.
- Rispetto al trust. Il trust offre una maggiore flessibilità nella gestione e nella destinazione del patrimonio, ma non neutralizza di per sé i diritti dei legittimari e non produce gli specifici effetti di stabilizzazione successoria che gli artt. 768-bis e seguenti riconoscono al patto di famiglia.
- Rispetto alla cessione delle quote ai figli. La vendita a titolo oneroso può generare una plusvalenza tassabile in capo al genitore e richiede che i figli abbiano provvista dimostrabile, altrimenti si presta a contestazioni.
Il quadro completo delle strutture utilizzabili nel ricambio generazionale, holding e società semplice comprese, è nella nostra guida al passaggio generazionale dell’azienda.
Gli errori che fanno saltare il patto o l’esenzione
- dimenticare un legittimario, anche in buona fede, per esempio un figlio di un precedente matrimonio: il contratto è attaccabile;
- ricorrere alla scrittura privata invece che all’atto pubblico, con conseguente nullità;
- trasferire in una società di capitali una quota che non attribuisce né integra il controllo: l’esenzione non spetta. Se però il figlio è già socio, dal 1° gennaio 2025 basta che il trasferimento integri il controllo già esistente, quindi anche un passaggio parziale può essere sufficiente;
- frazionare le quote di una società di capitali tra più figli in modo che nessuno acquisisca né integri il controllo, invece di trasferire l’intera partecipazione in comproprietà con un rappresentante comune. Il requisito non riguarda invece le altre quote sociali, per esempio quelle di società di persone, dove il frazionamento non fa perdere il beneficio purché ciascuno mantenga la titolarità per cinque anni;
- omettere nell’atto la dichiarazione di impegno a mantenere il controllo o a proseguire l’attività per cinque anni;
- cedere l’azienda, cessarne l’esercizio o perdere il controllo prima che siano decorsi i cinque anni;
- trasferire formalmente la maggioranza dei voti al discendente mantenendo in capo al disponente diritti particolari, poteri statutari o diritti di voto tali da svuotare in concreto il controllo attribuito al beneficiario;
- attribuire all’azienda un valore di comodo per ridurre le liquidazioni dovute ai fratelli;
- trascurare l’impatto finanziario della liquidazione sull’assegnatario, che spesso deve indebitarsi proprio nell’anno in cui prende in mano l’impresa.
Conclusioni
Il patto di famiglia è uno degli strumenti più solidi per trasferire l’azienda a uno o più discendenti e stabilizzare, con il coinvolgimento dei legittimari, gli effetti successori delle attribuzioni effettuate con il patto. Costa un atto notarile e richiede il coraggio di affrontare in famiglia un discorso che molti rimandano, ma in cambio sottrae l’impresa a collazione e azione di riduzione nei rapporti regolati dal patto e, alle condizioni dell’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico, consente di trasferirla senza imposta di donazione. Va ricordato che l’esenzione riguarda il trasferimento all’assegnatario: la liquidazione degli altri legittimari resta imponibile e può rappresentare l’onere fiscale più rilevante dell’operazione.
Il punto critico non è quasi mai giuridico, è fiscale e finanziario: quanto vale l’azienda, quanto devono ricevere gli altri figli, con quali risorse l’assegnatario può liquidarli e come si tassa quella liquidazione. Sono domande da affrontare prima di sedersi dal notaio, non dopo.
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FAQ, patto di famiglia
Che cos’è il patto di famiglia?
È il contratto, previsto dagli artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile, con cui un imprenditore trasferisce l’azienda, o il titolare di partecipazioni trasferisce le proprie quote, a uno o più discendenti. Si stipula per atto pubblico e deroga al divieto di patti successori: quanto ricevuto non è soggetto a collazione né ad azione di riduzione.
Chi deve partecipare al patto di famiglia?
Il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento, quindi in genere il coniuge e tutti i figli. Le conseguenze della mancata partecipazione di un legittimario sono discusse, si va dalla nullità del contratto alla semplice applicazione dell’art. 768-sexies c.c., e la Cassazione non si è ancora pronunciata: la prassi notarile risolve il problema convocando in modo documentato tutti i legittimari. Chi non ha partecipato può comunque chiedere in seguito la sua quota in denaro, aumentata degli interessi legali.
Il patto di famiglia paga le imposte?
Il trasferimento dell’azienda o delle quote ai discendenti e al coniuge non paga l’imposta di donazione se sono rispettate le condizioni dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990: prosecuzione dell’attività o mantenimento del controllo per cinque anni e dichiarazione di impegno resa nell’atto. Sul trasferimento agevolato non sono dovute nemmeno le imposte ipotecaria e catastale se l’azienda comprende immobili. L’esenzione non copre invece la liquidazione dei legittimari non assegnatari.
Come si tassa la somma pagata agli altri figli?
La liquidazione dei legittimari non assegnatari non rientra nell’esenzione. Si applicano però l’aliquota e la franchigia del rapporto tra il disponente e il legittimario, quindi tra genitore e figlio il 4% oltre 1 milione di euro e non il 6% oltre 100.000 euro previsto tra fratelli. Lo ha stabilito la Cassazione a partire dall’ordinanza n. 29506 del 24 dicembre 2020 e lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, sulla base dell’art. 58, comma 1, del Testo Unico.
Cosa succede se vendo l’azienda prima di cinque anni?
Si decade dall’agevolazione. L’imposta di donazione torna dovuta in misura ordinaria, con la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi di mora. Lo stesso vale se si cessa l’attività o, nelle società di capitali, se si perde il controllo. Sul requisito quinquennale è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 152 del 31 luglio 2026, chiarendo che le successive operazioni di riorganizzazione societaria non determinano necessariamente la decadenza quando il donatario continua a mantenere il controllo richiesto dalla norma, anche nell’ambito del nuovo assetto partecipativo. La verifica va comunque effettuata sulla struttura concreta dell’operazione.
Si può fare il patto di famiglia a favore del coniuge?
No. L’art. 768-bis c.c. individua come beneficiari solo i discendenti. Il coniuge partecipa necessariamente al contratto e va liquidato, ma non può essere assegnatario dell’azienda. L’esenzione fiscale del comma 4-ter riguarda invece anche i trasferimenti al coniuge, ma in contesti diversi dal patto di famiglia.
Il patto di famiglia si può sciogliere?
Sì. L’art. 768-septies c.c. consente lo scioglimento o la modifica con un nuovo contratto tra le stesse persone che avevano partecipato al primo, oppure con il recesso, ma a due condizioni: che il diritto di recesso sia stato espressamente previsto nel contratto originario e che venga esercitato con dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti al 25 agosto 2026, con particolare riferimento agli artt. 458, 536 e seguenti, 561, 562, 563, 737, 768-bis, 768-ter, 768-quater, 768-quinquies, 768-sexies, 768-septies, 768-octies, 2347, 2359, primo comma, numero 1, 2652 e 2690 del Codice Civile; all’art. 44, commi 1 e 2, della legge 2 dicembre 2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, con termine transitorio scaduto il 18 giugno 2026; alla legge 14 febbraio 2006 n. 55; agli artt. 3, comma 4-ter, 7 e 58, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 come modificati dal D.Lgs. 139/2024, in vigore per le successioni aperte e gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025; agli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. 347/1990; all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997; all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010; all’art. 73, comma 1, lettera a, del TUIR; alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 3/E del 16 aprile 2025, alla risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, alle risposte a interpello n. 115 e n. 116 del 4 giugno 2026, n. 143 del 2026 e n. 152 del 31 luglio 2026, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4376 del 26 febbraio 2026 e alle ordinanze n. 32823 del 19 dicembre 2018, n. 29506 del 24 dicembre 2020, n. 19561 del 17 giugno 2022 e n. 19627 del 16 luglio 2024. Si segnala che il Testo Unico dei tributi indiretti diversi dall’IVA, approvato con il D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, assorbirà i D.Lgs. 346/1990 e 347/1990 a partire dal 1° gennaio 2027, termine differito dal decreto milleproroghe 2026: dopo quella data i riferimenti normativi qui citati andranno rinumerati. Le informazioni hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per pianificare il passaggio generazionale della propria impresa è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in fiscalità d’impresa e passaggio generazionale.
Nel prossimo articolo proseguiremo il percorso sulla protezione del patrimonio familiare e d’impresa, continuate a seguirci per ogni aggiornamento!