Concordato preventivo biennale 2026-2027, perché non conviene?

In sintesi: Il concordato preventivo biennale è l’accordo con cui l’Agenzia delle Entrate propone ai contribuenti ISA un reddito da tassare per il 2026 e il 2027, a prescindere da quello effettivo. L’adesione, facoltativa, chiude di regola il 31 ottobre 2026. In cambio della certezza, il contribuente accetta di pagare anche su redditi che potrebbe non realizzare: la convenienza dipende dalla singola impresa e va misurata prima di firmare.

Sapere oggi quante tasse pagherai nei prossimi due anni: la promessa del concordato preventivo biennale suona bene, soprattutto per chi vive il rapporto con il fisco come una minaccia costante. C’è però un aspetto che merita attenzione fin dall’inizio: la proposta nasce dai dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, non dal budget della tua impresa.

In questa guida vediamo come funziona il concordato preventivo biennale 2026-2027, che cosa promette, quali variabili possono ribaltarne la convenienza e quali conti fare prima di decidere.

 

Cos’è il concordato preventivo biennale e chi scrive la proposta

Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, ribalta la logica ordinaria: non è il contribuente a dichiarare a consuntivo quanto ha guadagnato, è l’Agenzia delle Entrate a formulare una proposta di reddito, costruita sulle dichiarazioni passate, sulle banche dati fiscali e sul punteggio ISA, secondo la metodologia approvata con il decreto ministeriale dell’11 maggio 2026. Chi accetta si vincola a tassare quel reddito per il 2026 e il 2027, qualunque sia il risultato reale del biennio. L’accordo rileva per le imposte sui redditi e per l’IRAP, mentre l’IVA resta fuori e segue le regole ordinarie.

L’adesione è una facoltà, non un obbligo: la proposta può anche essere non accettata, senza effetti sanzionatori automatici. Va detto però che l’art. 34, comma 2, del decreto prevede che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza programmino una maggiore capacità operativa di controllo verso chi non aderisce o decade: restare fuori è legittimo, ma la norma mette in conto un presidio rafforzato. La platea è limitata ai contribuenti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2025, con i forfettari esclusi dopo la fase sperimentale del 2024. Restano fuori anche i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2025-2026, il cui accordo è ancora in corso: per loro la prima finestra utile sarà quella del biennio 2027-2028. Servono poi, nella formulazione vigente, alcune condizioni: debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o di natura contributiva, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili, complessivamente inferiori a 5.000 euro alla data del 31 dicembre 2025 (soglia che può essere riportata sotto il limite estinguendo o rateizzando il debito entro lo stesso termine di adesione, e nel cui calcolo non rientrano i debiti già oggetto di sospensione o di rateazione non decaduta); assenza di omessa presentazione della dichiarazione in uno dei tre periodi d’imposta precedenti; assenza di condanne, con sentenza irrevocabile, per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, per false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o per riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta; oltre all’assenza delle cause di esclusione specifiche previste dal decreto, come alcune operazioni straordinarie nel primo anno del biennio.

 

Cosa promette il concordato: la certezza (e il suo prezzo)

Il pacchetto, sulla carta, è articolato. Sulla parte di reddito concordato che eccede quello del periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del decreto, si può applicare un’imposta sostitutiva graduata sul voto ISA: 10 per cento con punteggio pari o superiore a 8, 12 per cento tra 6 e 8, 15 per cento sotto il 6. Le aliquote agevolate valgono però solo fino a 85.000 euro di reddito incrementale per ciascun periodo d’imposta: sull’eventuale eccedenza tornano le regole ordinarie, quindi l’IRPEF progressiva per scaglioni (fino al 43 per cento sulla parte che supera i 50.000 euro, oltre alle addizionali regionale e comunale) per le persone fisiche e l’IRES al 24 per cento per i soggetti che vi sono assoggettati. Quanto guadagnato oltre il reddito concordato resta fuori da IRPEF, IRES e IRAP, e chi aderisce accede al regime premiale ISA e alla preclusione degli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/1973 (la norma che disciplina la rettifica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo nelle sue diverse forme, analitica, analitico-induttiva e induttiva), preclusione che non opera quando, all’esito dell’attività istruttoria, emergano le cause di decadenza. Restano in ogni caso pienamente esercitabili gli altri poteri di controllo: inviti, questionari e richieste di dati, i controlli automatizzati e formali e l’intera attività di accertamento ai fini IVA.

Il prezzo sta nella riga successiva del contratto: le imposte restano dovute sul reddito concordato anche se il reddito reale scende. La norma prevede due valvole, entrambe strette. In presenza di eventi straordinari individuati con decreto ministeriale, la proposta è ridotta in misura proporzionale alla durata della sospensione dell’attività: del 10 per cento oltre i 30 giorni, del 20 per cento oltre i 60, del 30 per cento oltre i 120. Il concordato cessa invece di produrre effetti, per il solo periodo interessato, quando per quelle stesse circostanze eccezionali i redditi effettivi risultano inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a quelli concordati. Al di fuori di queste ipotesi il calo di fatturato, per quanto marcato, non riduce l’imponibile.

 

Le variabili che possono ribaltare la convenienza

Quando dalla presentazione si passa ai numeri, la valutazione del concordato preventivo biennale ruota attorno ad alcune variabili che cambiano da impresa a impresa:

  • l’andamento atteso dei ricavi: la proposta guarda ai dati del passato, quindi per chi prevede continuità o crescita il vincolo può pesare poco, mentre chi ha chiuso un biennio particolarmente positivo rischia di vederselo proiettare in avanti, a prescindere da come stanno andando gli ordini oggi;
  • l’orizzonte dei due anni: un cliente perso, un investimento che slitta o un margine che si comprime non riducono il reddito concordato, né le imposte da versare su di esso;
  • il perimetro reale della protezione: la copertura riguarda gli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/1973 e viene meno, con effetto retroattivo, nelle cause di decadenza che il decreto continua a prevedere, fra cui l’emersione in sede di accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti superiori al 30 per cento dei ricavi dichiarati, la comunicazione di dati non corretti ai fini ISA tale da ridurre di oltre il 30 per cento il reddito concordato, e l’omesso versamento delle somme dovute per effetto del concordato, quando non sia sanato a seguito del controllo automatizzato. Dopo il correttivo di agosto 2026, invece, l’adesione senza i requisiti di accesso o in presenza di cause di esclusione è priva di effetti fin dall’origine: cadono i benefici, ma il contribuente non resta vincolato ai valori concordati;
  • i contributi previdenziali: il reddito concordato rileva anche come base di calcolo dei contributi obbligatori, ferma restando la facoltà di versare sul reddito effettivo quando risulta superiore, e fermi restando minimali e massimali contributivi. Per i professionisti iscritti a casse di previdenza private la regola va verificata caso per caso, perché ciascuna cassa disciplina autonomamente la base imponibile e non è detto che recepisca il reddito concordato;
  • la forma dell’impresa: nelle società di persone e nelle imprese in regime di trasparenza il reddito concordato si riflette sui soci secondo le regole ordinarie di imputazione, mentre nelle società di capitali incide sulla base IRES, e il peso dell’accordo va quindi misurato sul carico complessivo di società e soci;
  • l’IVA resta fuori dall’accordo: la tranquillità promessa copre una parte del rapporto con il fisco, perché sul fronte IVA controlli e regole restano quelli ordinari;
  • l’effetto sul primo acconto: nel primo periodo d’imposta di adesione, se l’acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione commisurata alla differenza fra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente. L’esborso non si distribuisce quindi dolcemente sul biennio, perché una quota si concentra già sulla scadenza di novembre 2026 e nella simulazione va messa a calendario insieme al resto.

 

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Le novità 2026-2027: correzioni che aiutano a leggere lo strumento

Il decreto fiscale 2026 (D.L. 27 marzo 2026 n. 38, convertito nella legge 22 maggio 2026 n. 88) è intervenuto su tre fronti. Ha differito l’adesione dal 30 settembre al 31 ottobre 2026: cadendo di sabato, il termine slitta in concreto a lunedì 2 novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per i soggetti non solari il riferimento resta l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Sul fronte della misura, ha esteso all’intera platea i tetti massimi d’incremento della proposta già introdotti dal correttivo 2025 per i voti più alti (10 per cento con voto 10, 15 tra 9 e 10, 25 tra 8 e 9), aggiungendo il 30 per cento per i voti tra 6 e 8 e il 35 per cento sotto il 6; per chi rinnova dopo il biennio 2024-2025 con voto almeno pari a 8, le percentuali massime si dimezzano. I tetti conoscono peraltro un’eccezione: possono non operare quando la proposta così limitata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo. Ha infine chiarito il rapporto con l’iper ammortamento: la maggiorazione non entra nella determinazione della proposta e resta deducibile dal reddito concordato, così che chi investe in beni agevolati non perda il beneficio aderendo.

Ad agosto è arrivato un ulteriore correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, con novità in entrambe le direzioni: oltre al passaggio dell’adesione irregolare da causa di decadenza a condizione di inefficacia, per chi rinnova sono previsti l’esonero dal visto di conformità entro nuove soglie, la riduzione di due anni dei termini di accertamento, la possibilità di rateizzare senza interessi le imposte del biennio e un ravvedimento speciale per i periodi dal 2020 al 2023, il cui ambito soggettivo va verificato con il proprio consulente. Chi era già nel concordato 2024-2025, d’altra parte, non può migliorare il proprio punteggio ISA con l’adeguamento in dichiarazione (circolare AdE n. 4/E del 2026): rialzi massimi e aliquota sostitutiva partono dal voto che c’è.

Sono correzioni utili, e proprio per questo istruttive: se il legislatore ha ritenuto necessario fissare per legge un tetto ai rialzi, e poi estenderlo a tutti in un secondo momento, è plausibile che più di una proposta fosse arrivata sul tavolo delle imprese con richieste difficili da sostenere. Un istituto già ritoccato quattro volte in poco più di due anni, tra correttivi e decreto fiscale, chiede al contribuente una fiducia che i numeri, per ora, invitano a dosare.

 

Per chi può reggere e per chi merita più cautela

Come per la gran parte degli strumenti fiscali, la risposta non è unica: dipende dal profilo dell’impresa. Il quadro tende a reggere quando ricorrono insieme condizioni come queste:

  • redditi stabili o in crescita ragionevolmente prevedibile, sostenuti da un portafoglio ordini solido;
  • voto ISA alto, che contiene il rialzo della proposta e riduce l’imposta sostitutiva sull’eccedenza, con l’ulteriore sconto sui tetti per chi rinnova;
  • nessuna operazione straordinaria o modifica dell’attività all’orizzonte del biennio.

La valutazione merita invece più cautela quando i ricavi sono discontinui o esposti a pochi clienti rilevanti, quando sono in programma investimenti o riorganizzazioni che possono incidere sul reddito, quando il reddito incrementale rischia di superare la soglia di 85.000 euro oltre la quale la sostitutiva lascia il posto alle aliquote ordinarie, o quando il punteggio ISA lascia spazio a proposte con rialzi vicini ai tetti massimi. In questi profili il vincolo biennale tende a pesare più dei benefici, e la storia recente dello strumento suggerisce di non firmare sulla fiducia.

In ogni caso la simulazione va fatta prima, su un budget realistico dei prossimi due anni, confrontando il carico fiscale concordato con quello che deriverebbe dalle regole ordinarie e dagli strumenti di pianificazione fiscale che restano nella piena disponibilità dell’impresa: quelli non vincolano l’impresa su redditi futuri per definizione incerti. Chi ha vissuto un avviso di accertamento sa quanto pesa l’incertezza; comprarne l’assenza a prezzo fisso, però, conviene solo se il prezzo è giusto per il proprio caso.

 

Conclusioni

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 è un contratto in cui una parte lavora sui propri dati e l’altra scommette sul proprio futuro. La certezza del carico fiscale è un valore vero, ma si paga con un vincolo biennale su un reddito stimato dal fisco, con una protezione condizionata e con regole che cambiano a ogni correttivo. Quanto più i redditi attesi sono incerti, tanto più il vincolo pesa rispetto ai benefici; quanto più sono stabili e il voto ISA è alto, tanto più il quadro può reggere.

La risposta seria alla domanda del titolo, insomma, non è uno slogan valido per tutti: è una simulazione sui numeri reali dell’azienda, dentro una strategia fiscale complessiva. È l’approccio del Metodo Meta: prima l’analisi, poi gli strumenti.

 

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FAQ, concordato preventivo biennale

Cos’è il concordato preventivo biennale?

È l’accordo previsto dal D.Lgs. 13/2024 con cui l’Agenzia delle Entrate propone ai contribuenti ISA un reddito da tassare per due periodi d’imposta. Chi accetta paga le imposte su quel reddito, a prescindere da quanto guadagnerà effettivamente nel biennio.

Entro quando si aderisce per il biennio 2026-2027?

Il decreto fiscale 2026 ha differito il termine al 31 ottobre 2026: cadendo di sabato, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare slitta in concreto a lunedì 2 novembre. Conviene comunque muoversi prima: una simulazione di convenienza fatta bene richiede tempo.

L’adesione è obbligatoria?

No. Il concordato è una facoltà: la proposta può essere accettata o meno, senza effetti sanzionatori automatici per chi resta fuori. L’art. 34, comma 2, del decreto prevede però una programmazione rafforzata dei controlli verso chi non aderisce o decade: un elemento da conoscere, non un automatismo.

Cosa succede se guadagno meno del reddito concordato?

Le imposte restano dovute sull’importo concordato. Il concordato cessa di produrre effetti solo se, per circostanze eccezionali individuate con decreto ministeriale, i redditi effettivi risultano inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a quelli concordati, mentre in caso di sospensione dell’attività la proposta è ridotta in misura proporzionale alla durata. È uno dei principali rischi dell’istituto e il primo numero da guardare nella simulazione.

E se guadagno di più?

L’eccedenza rispetto al reddito concordato non sconta imposte aggiuntive ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Il beneficio è reale, ma presuppone che la crescita si realizzi davvero. Sul fronte opposto, l’imposta sostitutiva sul maggior reddito proposto rispetto al dichiarato opera solo fino a 85.000 euro di incremento: oltre, tornano le aliquote ordinarie.

L’adesione mette al riparo dagli accertamenti?

Solo in parte. La preclusione riguarda gli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/1973 e viene meno, con effetto retroattivo, nelle cause di decadenza che il decreto continua a prevedere, come le attività non dichiarate o le passività inesistenti superiori al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Restano comunque esercitabili gli altri poteri di controllo, dai questionari ai controlli automatizzati e formali. L’adesione senza i requisiti, dopo il correttivo di agosto 2026, è invece priva di effetti fin dall’origine. L’IVA, in ogni caso, resta fuori dall’accordo.

 

Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti al 7 settembre 2026, con particolare riferimento agli artt. 6-22 e 34-37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, come modificati dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, dal D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 (che ha tra l’altro introdotto il limite di 85.000 euro all’imposta sostitutiva sul reddito incrementale e i primi tetti alla proposta), dal D.L. 27 marzo 2026 n. 38, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2026 n. 88 (differimento del termine di adesione al 31 ottobre 2026, estensione dei tetti all’intera platea, disciplina dell’iper ammortamento), e dal D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (inefficacia dell’adesione irregolare e misure per chi rinnova); al decreto ministeriale 11 maggio 2026 sulla metodologia di calcolo della proposta; all’art. 39 del DPR 600/1973; al D.Lgs. 74/2000 e all’art. 2621 del Codice Civile per le cause ostative legate alle condanne penali; all’art. 9-bis del D.L. 50/2017 per il regime premiale ISA; alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 e n. 4/E del 6 luglio 2026. Termini, soglie e percentuali citati possono variare con futuri interventi normativi e di prassi e vanno verificati al momento dell’adesione. Le considerazioni sulla convenienza hanno carattere generale: l’esito dipende dai numeri e dalle caratteristiche della singola impresa. Le informazioni hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per valutare il concordato preventivo biennale sui numeri della propria impresa è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in pianificazione fiscale d’impresa.

 


Nel prossimo articolo parleremo del recesso del socio di SRL: quando è possibile, come si determina il valore della quota e come possono essere tassate le somme ricevute. Continuate a seguirci per ogni aggiornamento!