Aprire una società nel 2026, quale forma scegliere e quanto costa

In sintesi: Aprire una società nel 2026 significa scegliere la forma giuridica più adatta. Per le società di capitali la costituzione avviene con atto pubblico notarile, mentre per le società di persone valgono forme e termini diversi ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. I costi di avvio dipendono dalla forma scelta, dai conferimenti e dalle caratteristiche dell’operazione. La decisione va valutata su rischio, capitale, fiscalità e organizzazione futura dell’impresa.

Ogni anno migliaia di imprenditori decidono di dare una struttura societaria alla propria attività, e quasi tutti si fermano sulla stessa domanda: conviene davvero aprire una società e, in caso affermativo, quale? La scelta della forma giuridica non è un adempimento burocratico da liquidare in fretta, perché condiziona per anni la responsabilità patrimoniale dei soci, il carico fiscale e contributivo, la possibilità di far entrare nuovi soci e persino il rapporto con le banche.

In questa guida vediamo come aprire una società nel 2026: quali sono le forme disponibili e con quali criteri sceglierle, l’iter di costituzione passo per passo, i costi di avvio e quelli ricorrenti, il quadro fiscale e contributivo dei primi anni e gli errori che si pagano più cari.

Quale forma societaria scegliere

La prima distinzione è tra società di persone e società di capitali. Non è una differenza di dimensioni, ma di impostazione: cambiano la responsabilità dei soci, il modo in cui il reddito viene tassato e il livello di formalità richiesto. Abbiamo approfondito il tema nella guida sulla differenza tra società di capitali e società di persone.

Società di persone: SNC e SAS

Non richiedono un capitale minimo di legge e hanno una gestione più snella, ma i soci rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali. Nella società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale riguarda tutti i soci; nella società in accomandita semplice resta in capo ai soli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono nei limiti della quota conferita, a condizione che non si ingeriscano nell’amministrazione. Il reddito non è tassato in capo alla società: viene imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione (art. 5 del TUIR).

Società di capitali: SRL, SRLS e SPA

Nelle società di capitali il patrimonio personale del socio è, in linea generale, separato da quello della società: per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio. Restano ferme le eventuali garanzie personali prestate a banche e fornitori e le responsabilità dell’amministratore, che nella pratica riducono spesso questa protezione. La SRL richiede un capitale di 10.000 euro, ma l’art. 2463 del Codice Civile consente di determinarlo anche in misura inferiore, fino a un minimo di 1 euro: in tal caso i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero, e va accantonato a riserva legale almeno un quinto degli utili annuali fino a raggiungere, insieme al capitale, la soglia dei 10.000 euro.

La SRL semplificata, disciplinata dall’art. 2463-bis del Codice Civile, ha capitale tra 1 e 9.999 euro interamente versato, può avere come soci solo persone fisiche e adotta un modello standard tipizzato con clausole inderogabili: non sono dovuti onorari notarili né diritti di bollo e di segreteria per la costituzione. Il risparmio iniziale, però, si paga in rigidità statutaria, che diventa un limite non appena servono patti sui conferimenti, categorie di quote o clausole di governance. La società per azioni richiede invece un capitale minimo di 50.000 euro e una struttura organizzativa più articolata, adatta a progetti con più soci e apertura al capitale di terzi.

I tre criteri per decidere

La scelta si gioca quasi sempre su tre variabili:

  • rischio dell’attività: più il business espone a debiti, contenziosi o responsabilità verso terzi, più pesa la separazione patrimoniale offerta dalle società di capitali;
  • capitale e investimenti: se servono immobilizzazioni, finanziamenti bancari o l’ingresso di soci finanziatori, la struttura societaria di capitali è più leggibile per gli interlocutori esterni;
  • fiscalità attesa e prelievi: la trasparenza delle società di persone conviene finché i redditi restano contenuti e vengono comunque prelevati; la società di capitali può risultare più efficiente quando una parte significativa degli utili resta in azienda per finanziare la crescita.

 

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L’iter di costituzione passo per passo

Una volta scelta la forma, il percorso è abbastanza standardizzato:

  • atto costitutivo e statuto davanti al notaio, con versamento del capitale nei modi previsti dalla legge. Su contenuto e clausole dell’atto costitutivo di una SRL abbiamo dedicato una guida specifica;
  • deposito dell’atto costitutivo e richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla stipula per le società di capitali e, per le società di persone, entro trenta giorni secondo quanto previsto dall’art. 2296 c.c. L’iscrizione viene quindi effettuata dal Registro delle Imprese dopo la verifica della regolarità formale della documentazione. La società di capitali acquista personalità giuridica con l’iscrizione, non con la firma dell’atto;
  • Comunicazione Unica, l’invio telematico che assolve in un solo adempimento gli obblighi verso Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, con attribuzione della partita IVA;
  • iscrizioni previdenziali: i soci che partecipano personalmente all’attività aziendale possono essere tenuti all’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti quando ricorrono i requisiti previsti dalla relativa disciplina; gli amministratori che percepiscono un compenso rientrano di regola nella gestione separata. In presenza di entrambe le attività possono verificarsi obblighi contributivi concorrenti;
  • domicilio digitale (PEC) iscritto al Registro delle Imprese. Per le società interessate, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/2025, l’obbligo di comunicare il domicilio digitale riguarda l’amministratore unico, gli amministratori o consiglieri delegati e, in loro assenza, il presidente del consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale dell’amministratore deve restare distinto da quello della società;
  • SCIA al SUAP e autorizzazioni di settore, dove l’attività lo richiede.

 

Quanto costa aprire una società

I costi si dividono in due blocchi: quelli una tantum della costituzione e quelli ricorrenti di mantenimento. Sul primo fronte, oltre al compenso del notaio, che dal 2012 non segue più una tariffa obbligatoria ed è quindi liberamente pattuito, le voci fisse sono contenute:

  • imposta di registro: di regola 200 euro in misura fissa nelle ordinarie costituzioni con conferimenti in denaro, fermo restando che la tassazione può cambiare in presenza di particolari conferimenti, per esempio immobili o altri beni soggetti a specifica disciplina tributaria;
  • imposta di bollo per la pratica telematica al Registro delle Imprese: 65 euro per le società di capitali, 59 euro per le società di persone;
  • diritti di segreteria per l’iscrizione dell’atto costitutivo: 90 euro, sia per le società di capitali sia per le società di persone;

Sul fronte ricorrente occorre distinguere in base alla forma societaria. Per le società di capitali incidono, tra gli altri, il diritto annuale camerale, gli adempimenti contabili e di bilancio, il deposito del bilancio e la tassa annuale di concessione governativa sui libri sociali, pari a 309,87 euro o 516,46 euro a seconda dell’ammontare del capitale sociale. A questi possono aggiungersi l’eventuale compenso dell’amministratore e i relativi contributi. Le società di persone hanno invece obblighi contabili e amministrativi differenti e, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, possono anche accedere alla contabilità semplificata. Il diritto annuale 2026 per le imprese iscritte nella sezione ordinaria diverse dalle individuali parte da una misura fissa tabellare di 200 euro per il primo scaglione, fino a 100.000 euro di fatturato, ridotta del 50% e quindi pari a 100 euro base. A questo importo si applica l’eventuale maggiorazione, fino a un massimo del 20%, deliberata dalla camera di commercio competente; oltre i 100.000 euro di fatturato valgono le aliquote per scaglioni percentuali. Il quadro completo delle spese di mantenimento di una società di capitali è nella nostra guida ai costi di gestione di una SRL.

Fiscalità e contributi dei primi anni

Il reddito imponibile delle società di capitali sconta l’IRES al 24%, cui si aggiunge l’IRAP con aliquota ordinaria del 3,9% e possibili maggiorazioni regionali, calcolata sul valore della produzione netta, base diversa da quella IRES e dalla quale, in via ordinaria, i compensi agli amministratori qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non sono deducibili. Quando gli utili vengono distribuiti ai soci persone fisiche si aggiunge la ritenuta del 26% sui dividendi prevista dall’art. 27 del DPR 600/1973: per questo la società di capitali può risultare particolarmente interessante quando una parte degli utili viene mantenuta e reinvestita nell’impresa, perché la tassazione personale collegata ai dividendi interviene solo al momento della loro effettiva distribuzione. La convenienza va comunque valutata sul carico fiscale e contributivo complessivo di società e soci.

Nelle società di persone, invece, il reddito è imputato ai soci e sconta l’IRPEF progressiva, che nel 2026 prevede il 23% fino a 28.000 euro, il 33% tra 28.000 e 50.000 euro e il 43% sulla parte di reddito oltre i 50.000 euro, oltre alle addizionali regionali e comunali. Sul fronte contributivo, i soci che lavorano in azienda versano alle gestioni artigiani o commercianti: per il 2026 il reddito minimale è di 18.808 euro e il contributo fisso annuo è di 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti, con aliquote del 24% e del 24,48% che salgono di un punto oltre 56.224 euro di reddito, come indicato dall’INPS per il 2026. Gli amministratori con compenso versano invece alla gestione separata.

Gli errori da evitare

  • scegliere la forma sul costo iniziale: una SRL semplificata costituita per risparmiare sul notaio diventa un problema quando servono clausole statutarie che il modello standard non consente;
  • sottocapitalizzare la società: un capitale simbolico rende difficile ottenere credito e obbliga a finanziare l’attività con versamenti dei soci, con effetti su bilancio e rapporti tra soci;
  • non pianificare i prelievi: compenso amministratore, dividendi e rimborsi non si improvvisano a fine anno, perché determinano il carico fiscale complessivo della struttura;
  • dimenticare il patto tra soci: le regole su ingresso, uscita, stallo decisionale e valutazione delle quote vanno scritte quando i rapporti sono buoni, non quando si rompono.

 

Conclusioni

Aprire una società nel 2026 segue, sul piano procedurale, un percorso definito: costituzione nella forma prevista dalla legge, deposito dell’atto e richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla stipula per le società di capitali e, per le società di persone, entro trenta giorni secondo quanto previsto dall’art. 2296 c.c. L’iscrizione viene quindi effettuata dal Registro delle Imprese dopo la verifica della regolarità formale della documentazione. A questi passaggi si affiancano la Comunicazione Unica e gli adempimenti previdenziali. La parte difficile viene prima, e riguarda la scelta della forma: la stessa attività può risultare più o meno efficiente a seconda che venga svolta in accomandita semplice, in SRL o in società per azioni, e la convenienza dipende dal rischio, dal capitale investito e soprattutto da quanto l’imprenditore prevede di prelevare e quanto di lasciare in azienda. Una valutazione fatta a monte, con numeri alla mano, evita di dover correggere la struttura dopo due anni.

 

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FAQ, aprire una società

Quanto capitale serve per aprire una società?

Dipende dalla forma. Le società di persone non hanno un capitale minimo di legge, la SRL prevede 10.000 euro ma può essere costituita anche con un capitale inferiore fino a 1 euro, con versamento integrale in denaro e riserva legale accelerata, la SRL semplificata ha capitale tra 1 e 9.999 euro e la SPA richiede 50.000 euro.

Quanto tempo serve per aprire una società?

Dopo la stipula occorre procedere al deposito dell’atto costitutivo e alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla stipula per le società di capitali e, per le società di persone, entro trenta giorni secondo quanto previsto dall’art. 2296 c.c. L’iscrizione viene quindi effettuata dal Registro delle Imprese dopo la verifica della regolarità formale della documentazione. I tempi reali dipendono più dalla fase preparatoria: scelta della forma, redazione dello statuto, apertura del conto e raccolta della documentazione.

Conviene la SRL semplificata per risparmiare?

Conviene solo se il modello standard tipizzato è compatibile con le esigenze dei soci. L’esenzione da onorari notarili e da bollo e diritti di segreteria riguarda la costituzione, mentre i costi ricorrenti sono gli stessi di una SRL ordinaria. Se servono clausole particolari, la trasformazione successiva costa più di quanto si è risparmiato.

Meglio società di persone o società di capitali?

La società di persone è più semplice e adatta ad attività a basso rischio con redditi contenuti che vengono comunque prelevati. La società di capitali offre separazione patrimoniale e può risultare fiscalmente più efficiente quando gli utili restano in azienda, a fronte di costi fissi e adempimenti maggiori.

Un socio che lavora in azienda deve versare i contributi?

Dipende dall’attività concretamente svolta e dai requisiti previdenziali. Sul fronte contributivo, i soci per i quali ricorrono i requisiti di iscrizione alle Gestioni artigiani o commercianti sono soggetti alla relativa contribuzione: per il 2026 il reddito minimale è di 18.808 euro, con il contributo fisso sul minimale e la quota percentuale sul reddito eccedente. All’amministratore che percepisce un compenso può inoltre applicarsi l’iscrizione alla gestione separata, quando ne ricorrono i presupposti, e le due posizioni possono coesistere.

Si può aprire una società da soli?

Sì. Sono possibili la SRL unipersonale e la società per azioni con socio unico, con obblighi specifici di pubblicità e di integrale versamento del capitale. Le società di persone richiedono invece almeno due soci.

 

Le informazioni sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti al 5 agosto 2026, con particolare riferimento agli artt. 5, 11, 55, 73 e 77 del TUIR, all’art. 27 del DPR 600/1973, all’art. 4 della Tariffa allegata al DPR 131/1986, all’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/1972, al DPR 160/2010, agli artt. 2247, 2249, 2295, 2296, 2313, 2318, 2327, 2330, 2463 e 2463-bis del Codice Civile, all’art. 1, comma 8, della legge n. 234/2021 in materia di IRAP, all’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199/2025 e all’art. 13 del decreto legge n. 159/2025 in materia di domicilio digitale degli amministratori. Hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per scegliere la forma societaria più adatta al proprio progetto è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in forme societarie e pianificazione fiscale.

 


Nei prossimi articoli vedremo come aprire una holding e come si valuta un’azienda con il metodo reddituale, continuate a seguirci per ogni aggiornamento!