Come si calcola il fringe benefit dell’auto aziendale nel 2026

In sintesi: Dal 2025 il fringe benefit dell’auto aziendale in uso promiscuo si calcola in base all’alimentazione: al costo chilometrico ACI per 15.000 km si applica il 10% per le elettriche, il 20% per le ibride plug-in e il 50% per tutte le altre. Conta però la data: le auto assegnate con contratto fino al 2024 seguono ancora le vecchie regole legate alle emissioni di CO2.

L’auto aziendale concessa anche per uso privato è uno dei benefit più diffusi e più apprezzati. Per il dipendente o l’amministratore che la riceve, però, una parte di quel vantaggio si trasforma in reddito tassabile: il cosiddetto fringe benefit. Dal 2025 le regole per calcolarlo sono cambiate in profondità, e nel 2026 il nuovo criterio è ormai a regime per le auto di recente assegnazione.

La logica non è più premiare le auto poco inquinanti in base alle emissioni, ma applicare percentuali fisse legate al tipo di alimentazione. Il risultato è una tassazione più leggera per elettriche e ibride plug-in e, in molti casi, più pesante per le auto a benzina e diesel. Vediamo come si determina il fringe benefit, quale regime si applica nei diversi casi e quando l’auto aziendale continua a rappresentare una soluzione fiscalmente conveniente.

 

Cos’è il fringe benefit dell’auto aziendale

Quando l’azienda mette a disposizione un’auto che il dipendente o l’amministratore può usare anche nel tempo libero, una parte di quell’utilizzo ha natura privata. Quella quota privata costituisce un compenso in natura e, come tale, va tassata in capo a chi riceve l’auto. È il fringe benefit, disciplinato dall’articolo 51 del TUIR per i redditi di lavoro dipendente.

Per evitare di dover misurare ogni volta i chilometri privati, la legge usa un valore forfettario, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e sul costo chilometrico stabilito ogni anno dalle tabelle ACI. Su questa base si applica una percentuale: ed è proprio la percentuale ad essere cambiata.

 

Le nuove regole 2026: conta il tipo di alimentazione, non più la CO2

Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, il criterio di calcolo è stato riscritto. Per i veicoli immatricolati, assegnati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato dal 1 gennaio 2025, la percentuale da applicare al costo chilometrico ACI non dipende più dalle emissioni di anidride carbonica, ma dal tipo di alimentazione del veicolo:

  • 10% per le auto esclusivamente elettriche a batteria;
  • 20% per le auto ibride plug-in (ricaricabili dall’esterno);
  • 50% per tutti gli altri veicoli, comprese benzina, diesel e ibride non ricaricabili.

È un ribaltamento di prospettiva: la spinta verso la mobilità elettrica passa ora da un netto vantaggio fiscale per chi sceglie auto a zero o basse emissioni, mentre per le motorizzazioni tradizionali la base imponibile sale fino al 50% del valore convenzionale.

 

Attenzione alle date: quale regime si applica

Il punto più delicato è capire quale regime si applica alla singola auto, perché la riforma non ha cancellato di colpo le vecchie regole. Oggi, nel 2026, convivono due sistemi e a fare la differenza sono le date. Le vecchie percentuali, legate agli scaglioni di emissioni di CO2 (25%, 30%, 50% e 60%), continuano ad applicarsi per:

  • i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza del contratto;
  • i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1 gennaio al 30 giugno 2025.

Il nuovo regime basato sull’alimentazione si applica invece solo quando immatricolazione, contratto di concessione e assegnazione del veicolo ricorrono congiuntamente dal 1 gennaio 2025: è la situazione ordinaria per le auto messe in strada nel 2026. La distinzione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: prima di calcolare il benefit conviene sempre ricostruire con precisione le date dell’ordine, del contratto, dell’immatricolazione e della consegna. Esiste poi un’area che non rientra né nel regime transitorio né nel nuovo regime, ad esempio i veicoli ordinati entro il 2024 ma immatricolati nel 2025 e consegnati dopo il 30 giugno 2025: in questi casi non si applicano né le vecchie percentuali sulle emissioni né quelle forfettarie, ma il criterio del valore normale previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, limitato alla quota di uso privato al netto dell’utilizzo aziendale. È proprio in questi casi di confine che un confronto puntuale evita errori di calcolo.

 

Come si calcola, passo per passo

Il calcolo del fringe benefit segue una formula semplice. Si parte dal costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI per il modello specifico, lo si moltiplica per i 15.000 chilometri convenzionali e si applica la percentuale prevista. Il risultato è un valore su base annua, che va ragguagliato ai giorni di effettiva assegnazione del veicolo nel corso dell’anno: se l’auto è concessa solo per una parte del periodo d’imposta, il benefit si riduce in proporzione. Le tabelle ACI 2026 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 40, e aggiornano i costi di riferimento per ciascun veicolo.

La formula, in sintesi, è la seguente: costo chilometrico ACI moltiplicato per 15.000 chilometri, moltiplicato per la percentuale (10%, 20% o 50%), meno le eventuali somme trattenute al dipendente per l’uso privato dell’auto, considerate al lordo dell’IVA. Attenzione invece agli optional: gli accessori scelti e pagati a parte dal dipendente non riducono il fringe benefit imponibile, che resta quello determinato dalle tabelle ACI sul prezzo di listino standard. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/2025.

Esempio per un dipendente

Immaginiamo un’auto a benzina di nuova assegnazione nel 2026, con un costo chilometrico ACI di 0,50 euro. Il fringe benefit annuo è pari a 0,50 euro per 15.000 chilometri per il 50%, cioè 3.750 euro. Questo importo si aggiunge alla retribuzione imponibile del dipendente e viene tassato come reddito di lavoro. Se la stessa auto fosse elettrica, applicando il 10% il benefit scenderebbe a 750 euro: la differenza di tassazione è evidente.

Esempio per un amministratore

Per l’amministratore che riceve l’auto in uso promiscuo il valore del fringe benefit si determina con lo stesso criterio e concorre a formare il suo reddito. Cambiano però le regole di deducibilità per la società, come vediamo tra poco. Nel caso di un’auto ibrida plug-in con costo chilometrico ACI di 0,60 euro, il benefit annuo è pari a 0,60 euro per 15.000 chilometri per il 20%, cioè 1.800 euro.

 

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La deducibilità per l’azienda

Il fringe benefit riguarda chi usa l’auto, ma per l’azienda conta anche quanto può dedurre dei costi del veicolo (acquisto o leasing, carburante, manutenzione, assicurazione). Qui la regola dipende da chi è l’assegnatario.

Quando l’auto è concessa in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, la società deduce il 70% dei costi, senza i limiti di valore previsti per le auto aziendali generiche. Quando il veicolo è assegnato all’amministratore, invece, la deducibilità dei costi segue regole differenti rispetto ai dipendenti. In linea generale, il compenso in natura (il fringe benefit) costituisce un costo deducibile per la società, mentre l’eventuale eccedenza dei costi relativi al veicolo è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 del TUIR. La concreta applicazione dipende dalla corretta qualificazione del compenso: per questo è opportuno valutare il caso concreto con il proprio consulente.

 

Conviene ancora l’auto aziendale?

Con l’aumento della base imponibile per le auto tradizionali, molte imprese si chiedono se l’auto aziendale sia ancora vantaggiosa. La risposta dipende dal mix tra tipo di alimentazione, deducibilità e alternative disponibili. Per le auto elettriche e ibride plug-in il nuovo regime è chiaramente favorevole e rende il benefit molto leggero per il beneficiario. Per chi punta al massimo vantaggio fiscale, abbiamo dedicato una guida a come massimizzare i fringe benefit dell’auto aziendale in uso promiscuo.

Nelle auto a benzina e diesel, invece, il confronto con altre soluzioni diventa serrato. In alcuni casi il rimborso chilometrico per le trasferte, regolato dalle stesse tabelle ACI, può risultare più efficiente, soprattutto quando l’uso aziendale è limitato e ben documentabile. Va ricordato che il rimborso ai dipendenti e agli amministratori è deducibile per l’azienda entro i limiti dell’art. 95, comma 3, del TUIR, calcolati su veicoli fino a 17 cavalli fiscali (20 se diesel). Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta giusta nasce da un calcolo sul caso concreto, che metta a confronto auto in uso promiscuo, rimborso chilometrico e gli altri strumenti di welfare aziendale.

 

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FAQ – Fringe benefit auto aziendale 2026

Come si calcola il fringe benefit dell’auto nel 2026?

Si moltiplica il costo chilometrico ACI del modello per 15.000 chilometri e per la percentuale prevista in base all’alimentazione: 10% per le elettriche, 20% per le ibride plug-in, 50% per le altre auto. Dal risultato si sottrae l’eventuale somma trattenuta al dipendente a titolo di corrispettivo per l’utilizzo personale del veicolo.

Le vecchie regole basate sulla CO2 valgono ancora?

Sì, ma solo per le auto concesse tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 fino a scadenza del contratto, e per quelle ordinate entro fine 2024 e consegnate entro il 30 giugno 2025. Per le nuove assegnazioni del 2026 si applica il criterio per alimentazione.

Quanto si risparmia con un’auto elettrica?

Molto. A parità di costo chilometrico ACI, il valore convenzionale del fringe benefit di un’elettrica (10%) risulta pari a un quinto rispetto a quello previsto per un veicolo tradizionale (50%). Per il beneficiario significa un fringe benefit, e quindi una tassazione, decisamente più bassi.

Dove trovo il costo chilometrico da usare?

Nelle tabelle ACI, aggiornate ogni anno e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le tabelle valide per il 2026 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 40, e indicano il costo per ciascun modello.

Quanto può dedurre l’azienda dei costi dell’auto?

Se l’auto è in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte dell’anno, la società deduce il 70% dei costi. Se l’assegnatario è l’amministratore, la deduzione è piena fino al valore del fringe benefit tassato e al 20% per l’eccedenza.

Conviene di più il rimborso chilometrico?

Dipende. Il rimborso chilometrico può risultare fiscalmente più efficiente nei casi in cui l’utilizzo personale del veicolo sia limitato e le trasferte siano adeguatamente documentate. Serve un confronto numerico sul caso specifico per individuare la soluzione più conveniente.

Conviene intestare l’auto alla società nel 2026?

Dipende dal tipo di veicolo e dall’uso che se ne fa. Per le auto elettriche e ibride plug-in il nuovo regime rende l’intestazione alla società fiscalmente vantaggiosa, grazie a un fringe benefit leggero e a una buona deducibilità dei costi. Per le auto a benzina e diesel il vantaggio si è ridotto, e in alcuni casi il rimborso chilometrico o soluzioni alternative possono risultare più efficienti. La scelta va valutata caso per caso, considerando alimentazione, percorrenze e regole di deducibilità.

 

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate alla normativa e alla prassi vigenti al 13 luglio 2026 (art. 9, art. 51, art. 95 e art. 164 TUIR, Legge n. 207/2024, circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025, risposta Agenzia delle Entrate n. 233/2025, tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 40). Hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza individuale. Per individuare la soluzione più conveniente tra auto aziendale, rimborso chilometrico e benefit alternativi è opportuno il confronto con il team di Metatasse, esperto in tassazione e benefit aziendali.

 


Nei prossimi articoli vedremo come funziona il conferimento d’azienda e come passare da ditta individuale a SRL, continuate a seguirci per ogni aggiornamento!